Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal and settlement between municipality and company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinct following the Municipality's declaration of withdrawal due to a settlement with the company. Both parties agreed to this resolution, leading to the integral compensation of litigation costs. Consequently, the procedural outcome was the termination of the case without further examination of the tax dispute merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When a party voluntarily withdraws a cassation appeal and the opposing party consents, the judgment is declared extinct with compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 27296-2022 proposto da: COMUNE DI SARNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI CIOFFI giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro EMOZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato ADOLFO SUPINO giusta procura allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente- avverso la sentenza n. 3915/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 6/5/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/5/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE il Comune di Sarnopropone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. in accoglimento del ricorso proposto da Emozioni S.r.L. avverso avviso di accertamento TARI 2015; la società contribuente resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 3/10/2023, il Comune ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con la società contribuente; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione la controricorrente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228) in quanto la ratiodi detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte