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Ordinanza — n. 16228/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to express withdrawal of suit via simplified settlement agreement under tax law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16228/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the cassation appeal filed by Luca Linardi against tax assessment notices regarding his 2006 and 2007 income tax. Although the taxpayer initially challenged the synthetic income calculation based on asset availability, he subsequently deposited documents expressing an explicit withdrawal of the litigation in favor of a simplified settlement. The Court ruled that this express renunciation, even without full payment of the settlement amount, legally extinguished the proceedings under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.l. 23/10/2018, n. 119; Art. 391 c.p.c.: The express renunciation by the prosecutor to the litigation in favor of a simplified settlement determines the extinction of the proceedings, regardless of the lack of proof for full payment of the settlement amount.

Parole chiave

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simplified settlement agreement express renunciation of suit extinction of proceedings tax assessment appeal simplified tax procedure computo del reddito adeguamento del reddito confronto dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.l. 23/10/2018, n. 119
In data 26 aprile 2021 il difensore del ricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 d.l. 23/10/2018, n. 119, conv.
Art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, anche in assenza di accettazione da parte dell’Agenzia delle entrate (che peraltro nel caso di specie non si è costituita con controricorso), quindi, è idonea a determinare l’estinzione del presente giudizio exart. 391 cod.
Art. 360, comma 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art.
Art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000
civ., deduce violazione dell’art. 12,comma 7, della l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 36431/2023
Cass. n. 10392/2024
Cass. n. 36481/2023
Cass. n. 36481/2023; Cass.
Cass. n. 24083/2018
36481/2023; Cass. n. 24083/2018).
Cass. n. 1978/2019
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27602/2015 R.G. proposto da : LINARDI LUCA, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Vasco Cariello, in forza di procura a margine del ricorso,e dall’avv. Chiara Lanzillotta, in forza di procura allegata alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Tommaso Gulli n. 11, presso l’avv. Marco Giuseppe Binetti; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente – Rottamazione - rinuncia per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 784 /201 5 depositata in data 27 / 04 /201 5, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal relatore consigliere Federico Lume.

Rilevato che Luca Linardi ricorreva contro due distinti avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Firenze, recanti la rideterminazione del maggior reddito Irpef per gli anni 2006 e 2007 con metodo sintetico; in particolare, a fronte di un reddito imponibile uguale a zero, l’Amministrazione finanziaria rilevava, per l’anno 2006,l’acquisto di un’autovettura Audi A6, la disponibilità nella misura del 50% di un immobile in agro fiorentino e la disponibilità nella misura dell’11% di un immobile in Napoli.

A fronte di tali beni, indici di capacità contributiva, l’Agenzia rideterminava il reddito in via sintetica, elevandolo per il 2006 dai dichiarati euro 2.693,00 ad euro 35.196,77 e per il 2007 dai dichiarati euro 83,00 ad euro 42.802,20. I due giudizi erano riuniti e decisi dalla CTP di Firenze con sentenza di rigetto, confermata dalla sentenza di appello della CTR della Toscana n. 784/5/15 emessa in data 23 marzo 2015 e pubblicata in data 27 aprile 2015. Contro tale decisione propone ricorso per cassazioneil contribuente in base a cinque motivi.

L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Con ordinanza interlocutoria del 12 maggio 2021 la Corte, preso atto del deposito da parte del ricorrente di documentazione con cui aderiva alla definizione agevolata della lite, con prospetto di rateizzazione non completata, assegnava al medesimo termine di 60 giorni per la notifica dei documenti alla controparte.Con successiva ordinanza interlocutoria del 12 maggio 2022 il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo per verificare l’esito della definizione.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 23/05/2024. Considerato che:

1. Il ricorrente propone cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 6 e dell’art. 10 l. n. 212 del 2000. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 12,comma 7, della l. n. 212 del 2000. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973. Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4 e comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973. Con il quinto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.deduce omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio.

2. In data 26 aprile 2021 il difensore del ricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 d.l. 23/10/2018, n. 119, conv. con l. 27/12/2018, n. 136, relativamente alle cartelle originate dall'avviso di accertamento n. T8B011805469 e dall'avviso di accertamento n. T8B011805475, indicati nel frontespizio della sentenza appellata quali oggetto della lite, formulando altresì espressa rinuncia, in virtù di facoltà concessa al procuratore dalla procura posta a margine del ricorso, per intervenuta definizione agevolata, ai sensi dell'art. 3 medesimo. In data 25 gennaio 2022 il nuovo difensore del ricorrente (cui l’incarico è stato conferito come da procura allegata alla memoria di costituzione, con potere anche di rinuncia) ha depositato i medesimi documenti con prova della notificazione all'Avvocatura dello Stato, ribadendo la volontà di rinunciare al giudizio per intervenuta definizione agevolata.

3. Questa Corte ( Cass. n. 36431 /2023 ) , in riferimento alla rottamazione di cui all’art. 3 d.l. n. 119 del 2018,conv. in l. n. 136 del 2018, che è la forma di definizione che viene in rilievo nel presente giudizio, ha rilevato che ancorché l’art. 3, comma 6, citato, preveda che «l’estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati», il mancato pagamento integrale di quanto dovuto per la definizione agevolatanon è ostativo alla dichiarazione di estinzione del giudizio, tanto più nei casi come quello in esame in cui vi è espressa rinuncia (da parte del procuratore munito del relativo potere), anche notificata alla controparte (analogamente Cass. n. 10392/2024;

Cass. n. 36481/2023; Cass. n. 24083/2018). La rinuncia al ricorso, anche in assenza di accettazione da parte dell’Agenzia delle entrate (che peraltro nel caso di specie non si è costituita con controricorso), quindi, è idonea a determinare l’estinzione del presente giudizio exart. 391 cod. proc. civ. Nel caso di specie, in mancanza della prova del pagamento, deve darsi corso alla sola estinzione per rinuncia, mentre le spese rimangono a carico della parte che le ha sostenute(Cass. n. 1978 /2019 ) .

4. L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 200