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Ordinanza — n. 16217/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal claiming retroactive application of repealed pension tax rate rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16217/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision denying a refund of overpaid IRPEF taxes on a pension capitalization. The taxpayer argued for applying the more favorable tax rate from 2010, while the administration correctly applied the 2006 rate at the time of payment. The court ruled that tax liability is determined by the moment the taxable event occurs, not by subsequent legislative changes or verification dates.

Regesto Legislator

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Art. 20 DPR 917/1986; Art. 21 D.Lgs 252/2005; The principle of tempus regit actum dictates that tax liability is fixed at the time the taxable event occurs, rendering subsequent abrogation of the rate inapplicable to past transactions.

Parole chiave

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tempus regit actum IRPEF pension tax retroactive application tax liability moment repealed norm validity ricupero d'imposta compensazione della rendita rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 20 DPR 917/1986
civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del Dpr n.
Art. 21 D.Lgs 252/2005
917 del 1986 (Tuir) e dell’art. 21 del D.Lgs.
Art. 11, comma 1 Disposizioni sulla legge in generale
252 del 2005, “in connessione al principio tempus regit actum di cui all’art. 11, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale” (ric., p.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ercole Giovanni, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’ Avv.to Claudia Cisotto del Foro di Torino, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Stefania Iasonna, alla via Monte Santo n. 68 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 935, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 12.4.2017, e pubblicata il 13.6.2017; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. Ercole Giovanni chiedeva, con istanza presentata all’Agenzia delle Entrate, il rimborso delle somme pagate in conseguenza di avviso bonario a titolo di maggior Irpef, applicata sulla Oggetto:Irpef 2006 - Diniego di rimborso - Pensione integrativa -Capitalizzazione - Aliquota di imposizione. capitalizzazione della pensione integrativa riscossa nell’anno 2006. L’Avviso bonario era stato emesso a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, sostenendo l’Amministrazione finanziaria doversi applicare la normativa vigente nell’anno di erogazione (2006), mentre il contribuente invoca la più favorevole normativa sopravvenuta e vigente nell’anno della liquidazione della maggiore imposta (2010).

L’Agenzia delle Entrate non rispondeva alla richiesta restitutoria.

2. Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che lo accoglieva e disponeva procedersi all’invocato rimborso.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. La CTR accoglieva l’impugnativa, ed in conseguenza rigettava l’istanza restitutoria.

4. Avverso la sentenza del giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione Giovanni Ercole, affidandosi ad un motivo d’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir) e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 252 del 2005, “in connessione al principio tempus regit actum di cui all’art. 11, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale” (ric., p. 4), per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie una norma che, quando la riliquidazione dell’imposta è stata effettuata dall’Agenzia delle Entrate, risultava abrogata da anni, e comunque per aver ritenuto corretta la riliquidazione effettuata dall’Ente impositore, sebbene non rispetti neppure i criteri normativi invocati dalla stessa Amministrazione finanziaria.

2. Giovanni Ercole lamenta che l’imposta applicatagli su quanto a lui corrisposto a titolo di capitalizzazione della sua pensione integrativa risulta errata, perché quando l’ammontare dell’imposizione è stato calcolato dall’Agenzia delle Entrate, nel 2010, la norma di cui all’art. 20 del Tuir invocata dall’Amministrazione finanziaria era stata abrogata, e nessuna imposizione risultava applicabile. In ogni caso, l’Amministrazione finanziaria non aveva neppure applicato l’imposizione come disciplinata dal ricordato art. 20, ma aveva utilizzato un ulteriore ed arbitrario criterio di calcolo.

3. La CTR scrive che “la capitalizzazione della forma pensionistica è stata erogata al contribuente dal competente fondo pensioni nel 2006 per montanti accumulati fino al 31/12/2005, quindi anteriormente alla data dell’ 1/1/2007 dalla quale entravano in vigore le disposizioni del D.Lgs. 252/2005” il cui art. 21, comma 3, ha abrogato l’art. 20 del Tuir, “che prevedeva la tassazione separata sulla base dell’aliquota media dei 5 anni precedenti, e veniva operata al momento dell’erogazione del Fondo Pensioni con ritenuta alla fonte quale sostituto d’imposta … la riliquidazione operata dall’Ufficio è stata effettuata con l’applicazione della disciplina vigente alla data della cessazione dell’iscrizione al fondo del contribuente, quando l’abrogazione dell’art. 20 del TUIR non era ancora operativa, e poteva pacificamente operare solo per il futuro e non già per le liquidazioni avvenute nel periodo della sua vigenza, le quali rimanevano intangibili: ciò in quanto la norma abrogativa del TUIR non è certo invocabile come interpretativa … l’operato dell’Ufficio è pertanto stato legittimo, poiché avvenuto in applicazione delle norme vigenti, in quanto quelle contenute nel D.Lgs. n. 252/2005 - con l’abrogazione del citato art. 20 del Tuir - sono entrate in vigore solo a far data dall’1.1.2007” (sent.

CTR, p. 3). 3.1. Critica il contribuente che “al fine di valutare la legittimità dell’attività compiuta dall’ufficio e la normativa applicabile occorre guardare al momento in cui detta attività di riliquidazione è stata compiuta e non al momento in cui il fondo pensioni ha eseguito precedentemente la tassazione, all’atto di erogazione della prestazione pensionistica” (ric., p. 6). 3.2. Invero la valutazione espressa dalla CTR sul punto appare condivisibile, perché l’imposizione applicabile si calcola con riferimento al momento in cui viene in vita il presupposto impositivo, in questo caso corrispondente con la liquidazione della rendita, e non con riferimento al momento in cui l’Amministrazione finanziaria procede a verificare la correttezza della liquidazione operata.

Si osservi, a titolo di esempio, che se un tributo viene abolito, non per questo viene meno l’obbligo di versarlo con riferimento all’epoca in cui era vigente. Tanto si evidenzia anche in relazione alla questione sollevata già in grado di appello dal ricorrente secondo cui una volta intervenuta l’abrogazione di una norma impositiva non sarebbe più possibile procedere ad alcun accertamento sul fondamento di detta disposizione. 3.3. Deve ancora rilevarsi come il contribuente censuri pure che l’Amministrazione finanziaria, sebbene abbia sostenuto che risulta applicabile l’imposizione così come disciplinata dall’art. 20 del Tuir, in realtà abbia adottato un diverso ed arbitrario criterio di calcolo.

Scrive il ricorrente che “l’ufficio non ha liquidato secondo il metodo dell’aliquota media dell’ultimo quinquennio, cioè secondo il metodo previsto e disciplinato dal previgente art. 20 Tuir, bensì secondo il criterio di determinazione dell’aliquota sulla base del Reddito di Riferimento, in applicazione del metodo di calcolo esplicato nella circolare n. 70/E del 18/12/2007” (ric., p. 6). Sul punto la CTR ricorda quale fosse la modalità di calcolo prevista dall’art. 20 cit., ma non chiarisce se ritenga che essa sia stata utilizzata dall’Amministrazione finanziaria nel caso di specie.

Invero la critica introdotta dal ricorrente risulta inammissibile, perché il contribuente non ha cura di riportare con sufficiente completezza quale sia stato il metodo di calcolo del tributo utilizzato dall’Amministrazione finanziaria, e la sua contestazione difetta pertanto di specificità. Non solo, e soprattutto, il contribuente non ha cura di riportare quando abbia proposto la sua censura relativa alle modalità di calcolo del tributo nel corso dei gradi di merito del giudizio, con indicazione delle formule utilizzate, in modo da consentite a questa Corte di legittimità di assolvere al suo compito di verifica della tempestività e congruità delle critiche proposte dalle parti, prima ancora di procedere a valutarne la decisività.

Il ricorso per cassazione introdotto da Giovanni Ercole risulta in definitiva infondato, e deve essere respinto.

4. Non vi è luogo a provvedere in materia di spese processuali, non avendo la resistente Amministrazione finanziaria svolto difese nel giudizio di legittimità. 4.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto da Ercole Giovanni. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titol