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Ordinanza — n. 16207/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; case extinguished due to litigant's request for simplified dispute resolution under Law 98/2011.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16207/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant submitted a request for simplified dispute resolution, effectively ending the litigation. The appellant argued for the annulment of a tax payment order based on procedural defects, while the tax authority maintained the order's validity. The Court ruled that the submission of the settlement request satisfied the conditions for extinguishing the proceedings under the relevant law.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 12 d.l. 98/2011; Art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.: The filing of a request for simplified dispute resolution extinguishes the ongoing proceedings, precluding further cassation appeals on the merits.

Parole chiave

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simplified dispute resolution extinction of proceedings tax payment order cassation appeal Law 98/2011 fatture impagate computo dei contributi opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 12 del decreto legge n. 98 del 2011
Art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, nn.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
6.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 156 cod. proc. civ
art. 2697 cod. civ
e dell’art. 2697 cod. civ.
art. 148 cod. proc. civ
600/73 e dell’art. 148 cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).
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Testo completo

ge n. 98 del 2011. ENRICO MANZON Presidente GIOVANNILA ROCCA Consigliere LUNELLA CARADONNA Consigliere – Rel. Ud. 1/30/05/2024C . C . PU R.G.554/2016 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 TANIA HMELJAK Consigliere - GIACOMO NONNO Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 554/2016proposto da: Balletti Alfonso, rappresentatoe difeso dall’Avv. Salvatore Lo Giudice, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Arno, n. 38. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.), nella qualità di Agente della Riscossione della Provincia di Agrigento, nella persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 1627/35/15, depositata in data 17 aprile 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 30 maggio 2024dal Consigliere Lunella Caradonna;

RITENUTO CHE 1. Balletti Alfonso ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento n. 345/4/10 del 25 giugno 2010, che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 2912008003724209, notificata il 27 agosto 2009, concernente l’iscrizione a ruolo n. 2008/331, per IVA, IRPEF, IRAP, addizionali, interessi e sanzioni.

2. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che l’assenza dell'agente della riscossionenon determinava l'annullamento della cartella impugnata; che la cartella era stata regolarmente notificata, come affermato dallo stesso appellante sia nel ricorso introduttivo che in appello; che, in ogni caso, la relazione di notificazione non era assente, stante che dall'esame dell'originale si evincevasolo la scarsa leggibilità di tale indicazione e che i vizi dedotti non determinavano la nullità della notificazione ed erano, dunque, sanabili per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.;che, infine, la cartella era motivata, trattandosi in specie di iscrizione a ruolo conseguente ad avviso di accertamento (n. RJOH00067, notificato il 21 aprile 2007) e conteneva le indicazioni sufficienti per l’identificazione delle somme pretese dall'Amministrazione finanziaria. 3.Balletti Alfonso ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi . 4.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso .

5. Con ordinanza interlocutoria n. 32677 del 24 novembre 2023, questa Corte, rilevando che nella domanda di definizione allegata all’istanza di estinzione del giudizio la causa oggetto di definizione era la n. 5152 del 2008, mentre, a pag. 1 della sentenza impugnata e del ricorso per cassazione, risultava che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione erastata notificata il 27 agosto 2009 e che il numero dell’atto impugnato della Commissione tributaria regionale della Sicilia erail «115/24/10», che non trovava alcuna corrispondenza in atti , ha rinviato a nuovo ruolo la causa al fine di acquisire informazioni sul perfezionamento della definizione agevolata riguardante la cartella oggetto di impugnazione. CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del decreto legislativo n. 546/92, degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ..

2. Il secondo mezzo deduce la v iolazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 148 cod. proc. civ.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. 3.Il terzo mezzo deduce la violazione dell’art. 148 cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/73. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..

4. Il quarto mezzo deduce la v iolazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 7 della legge n. 212/2000, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. 5.Osserva il Collegio, in via preliminare, che il ricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 27 ottobre 2023, istanza(comunicata alla Agenzia delle Entrate e alla società intimata, giusta ricevut e di avvenuta consegna del 27 ottobre 2023, in atti)con la quale ha chiesto l’estinzione del giudizio, deducendo di avere definito la lite ai sensi dell'art. 39, comma 12, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011 ed allegando la domanda di definizione della lite , con quietanz e di pagamento e modello F24.

≪ A ≫ . 6.Deve, quindi , dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate. 6.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto i