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Ordinanza Interlocutoria — n. 16193/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders file acquisition and remands case due to missing appeal file visibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16193/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject the taxpayer's appeal. The court noted that while the lower court addressed the main ground of complaint regarding insufficient motivation, it failed to properly examine the full scope of the taxpayer's arguments. Consequently, the court ordered the acquisition of the appeal file from the lower tribunal to ensure complete visibility before proceeding.

Regesto Legislator

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d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 31, 34, 25; The Cassation Court must order the acquisition of the appeal file when it lacks visibility to properly examine the admissibility and merits of the cassation appeal.

Parole chiave

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cassation procedure file acquisition order tax appeal review procedural defect remand for new hearing validità della tassazione fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31
civ.,il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza deducendo che il giudice del gravame aveva «omesso di trattare in pubblica udienza i motivi di appello» (d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 34
civ.,il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza deducendo che il giudice del gravame aveva «omesso di trattare in pubblica udienza i motivi di appello» (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 34), per di più pronunciando in difetto del previo avviso di trattazione (d.lgs.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25
546 del 1992, art. 25); - va, pertanto, rinnovato l’ordine di acquisizione del fascicolo di ufficio, atteso che all’odierna udienza la Corte non ne ha avuto la visibilità.
cod. proc. civ., art. 360, comma 1, n. 4
– col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
cod. proc. civ., art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
– col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA Interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 28222/2019R.G. proposto da Barra Eraldo, rappresentato e difes o dall’avvocato Gerardo Perillo (domicilio digitale: gerardo.perillo@avvocatiavellinopec.it); –ricorrente – contro Comune di Avellino, in persona del Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, via della Giuliana n. 74, presso lo studio dell’avvocato Raffaele Porpora, rappresentato e difeso dagli avvocati Berardina Manganiello, Giovanni Santucci de Magistris e Amerigo Bascetta; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1583, depositata il 21 febbraio 2019, della Commissione tributaria regionaledella Campania;

Udita la relazione svolta,nella pubblica udienza del 28 febbraio 2024, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto; udito l’avvocato Marco Meduri per delega dell’avvocato Gerardo Perillo; Tarsu Tia Tares Accertamento udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stanislao De Matteis , che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso. Rilevato che: 1. – con sentenza n. 1583, depositata il 21 febbraio 2019, la Commissione tributaria regionale della Campaniaha rigettato l’appello proposto da Barra Eraldo, così confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi in relazione alla TARSU (anni 2011 e 2012), alla TARES (anno 2013) ed alla TARI (anni 2014 e 2015) dovute dal contribuente; 1.1 -il giudice del gravame ha rilevato che: - doveva essere « scrutinato l'unico motivo di doglianza la cui proposizione è da ritenersi ammissibile (ossia quello sul difetto di motivazione degli atti impositivi), essendo gli altri gravami assolutamente generici, in quanto inidonei a far comprenderegli errori di cui sarebbe affetta la sentenza di primo grado»; - detto motivo di appello era, però, infondato « in quanto gli atti suddetti, seppur sinteticamente e in maniera effettivamente non del tutto perspicua, indicano i dati catastali, categoria immobiliare, metratura, numero dei componenti e tariffa applicata agli immobili tassati,di guisa che il contribuente è messo in grado eventualmente di contestare la correttezzadei calcoli e/o la debenza del tributo»; 2. -Barra Eraldo ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; -il Comune di Avellino resiste controricorso.

Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza deducendo che il giudice del gravame aveva «omesso di trattare in pubblica udienza i motivi di appello» (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 34), per di più pronunciando in difetto del previo avviso di trattazione (d.lgs. n. 546, cit., art. 31); -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, nonché di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, deducendo il ricorrente che: - col motivo di appello era stata svolta la censura di difetto di motivazione degli avvisi di accertamento che non recavano specificazioni in ordine alla quota fissa ed alla quota variabile, alla tassazione delle pertinenze, alle riduzioni tariffarie cui il contribuente avrebbe avuto diritto e che esponevano un’errata composizione (in nr. di 6) del nucleo familiare (composto di 3 unità, così come risultante all’Ente in relazione alla tassazione di altra unità immobiliare); -a fronte di siffatte censure lo stesso giudice del gravame aveva rilevato che gli avvisi di accertamento risultavano motivati «sinteticamente e in maniera effettivamente non del tutto perspicua», così che la rilevata compiutezza motivazionale degli atti impositivi risultava, in effetti, contraddittoria con detti rilievi e, dunque, insufficientemente motivata; -il giudice del gravame, - nel rilevare la genericità dei residui motivi di appello che (in tesi) non recavano contestazione del «merito della pretesa tributaria», -era incorso in «una palese violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» in quanto esso esponente non si era limitato a contestare «la genericità e l’insufficienza dello schema riepilogativo contenuto negli atti impositivi» ma aveva (anche) espressamente precisato «cosa era stato omesso di indicare …e cosa era stato viceversa erroneamente conteggiato», rinviando, per tali profili, ai riscontri probatori offerti;2. -l’esame, e la definizione, del ricorso, nella sua integralità, rende indispensabile l’acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito con la gravata sentenza (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 25); - va, pertanto, rinnovato l’ordine di acquisizione del fascicolo di ufficio, atteso che all’odierna udienza la Corte non ne ha avuto la visibilità.

P.Q.M.

La Corte, ordina l’acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania con sentenza n. 1583, depositata il 21 febbraio 2019, e rinvia il processo a nuovo ruolo; manda alla Cancelleria pe