Decreto — n. 16189/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1787/2019 R.G. proposto da : TRAVERTINO ROMANO SPA, rappresentato e difeso dall’avvocato GUARINO ANDREA, unitamente agli avvocati PISTIS ELISABETTA, MARTELLI CECILIA contro COMUNE GUIDONIA MONTECELIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDOTTI STEFANO, unitamente all'avvocato CICERCHIA RENATO nonchè contro TRE ESSE ITALIA SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato CICERCHIA RENAT O avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.3621/ 08/ 2018 depositata il 30/05/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 16189/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Testo completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1787/2019 R.G. proposto da : TRAVERTINO ROMANO SPA, rappresentato e difeso dall’avvocato GUARINO ANDREA, unitamente agli avvocati PISTIS ELISABETTA, MARTELLI CECILIA contro COMUNE GUIDONIA MONTECELIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDOTTI STEFANO, unitamente all'avvocato CICERCHIA RENATO nonchè contro TRE ESSE ITALIA SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato CICERCHIA RENAT O avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.3621/ 08/ 2018 depositata il 30/05/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. DICHIARA ESTINTO I