Tax court rejects appeal claiming energy renovation deductions apply only to owned assets, not leased properties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Revenue Agency appealed a lower court ruling that denied tax deductions for energy renovations on properties leased to third parties. The agency argued such benefits apply solely to assets owned and used by the taxpayer, excluding leased real estate. The Supreme Court dismissed this appeal, affirming that the statutory provision grants deductions to any business entity performing energy-saving interventions, regardless of whether the property is owned or leased.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006; The tax deduction for energy renovation interventions applies to all business entities performing the works, irrespective of whether the subject property is owned or leased to third parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7460/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro IMCA SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI (MCCRST65T17H501P) rappresentata e difes a dagli avvocati EUGENIO BRIGUGLIO (BRGGNE60M03F158B) e GIANLUCA BOCCALATTE (BCCGLC68T30F205F) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n. 4505/2014,depositata i l 08/09/2014 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA A seguito di un controllo ex articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 sul Modello Unico presentato dalla società contribuente per l'anno d'imposta 2008, alla soc. IMCA s.p.a., esercente l'attività di locazione immobiliare di beni propri, veniva notificata la cartella di pagamento per l'importo complessivo di €.10.510,87, quale recupero a tassazione delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, relative a spese sostenute dalla società nell'anno 2008 su immobili propri, ma concessi in locazione a terzi.
In disparte altri rilievi che non riguardano il prosieguo dell'odierna controversia, questo era infatti l'argomento ostativo al riconoscimento della detrazione in esame. La società contribuente adiva il giudice di prossimità, trovando apprezzamento delle proprie ragioni, con conferma anche in grado di appello. Donde ricorre per Cassazione l'Ufficio, affidandosi ad un unico motivo di ricorso, cui replica la parte contribuente che altresì, in prossimità dell'adunanza, ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie posizioni. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l'unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 344, della legge numero 296 del 2006. In buona sostanza, il Patrono erariale afferma che l'agevolazione fiscale prevista nella citata disposizione normativa e relativa alla realizzazione di interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici può essere ottenuta solo con riguardo agli investimenti effettuati sui beni strumentali in uso della stessa parte contribuente, con esclusione dei cosiddetti beni merce e, segnatamente, degli immobili concessi in locazione a terzi.In altri termini, secondo l’Ufficio, l'agevolazione in oggetto è limitata solo alle spese per i lavori di miglioramento su beni in proprietà ed in utilizzo del titolare di redditi di impresa, anche società, che li esegua.
Il motivo non può essere accolto. Ed infatti, questa Corte è già intervenuta sul tema, con orientamento cui merita qui dare continuità, sancendo che il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta (cfr.
Cass. V, n. 18915/2019; n. 29163/2019; in linea Cass. VI-5, n. 29426/2021; n. 30753/2021; Cass. V, n. 10126/2022). Detto in termini diversi, trattasi di agevolazione tesa a favorire una generalizzata riqualificazione del patrimonio immobiliare, con beneficio indiretto all’economia nazionale per il maggior valore dei beni, oggetto di scambio o utilizzo. Tale impostazione non può subire distinzioni in ragione del diverso regime con cui i beni sono allibrati in capo al titolare, persona fisica o giuridica che sia, né diversa a diversa conclusione autorizza l’esegesi del testo normativo.
A tale principio si è uniformata la sentenza in scrutinio che va esente da ogni censura. In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte contribuente che liquida in €.duemilaquattrocento/00, oltre ad €.200,00 per e