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Ordinanza — n. 16035/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment for lack of specific appeal reasons, quashing lower court's inadmissibility ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16035/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision declaring the appeal inadmissible due to insufficient specificity of grounds. The appellant argued the lower court violated procedural rules by rejecting the appeal without evaluating submitted evidence and arguments. The court held that the appeal contained a clear and unambiguous expression of dissent, satisfying the statutory requirement for specific reasons and thus mandating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; Art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.: In tax proceedings, an appeal is admissible if the act expresses a clear and unambiguous will to contest the decision, without requiring a rigorous formal enumeration of reasons.

Parole chiave

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tax appeal admissibility specificity of grounds nullity of judgment procedural violation Cassation review tax dispute retrial order motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
con il primo motivo la Società denuncia , in rubrica , « n ullit à della sentenza impugnata per avere erroneamente dichiarato inammissibile l’appello della Società per carenza di specificità dei motivi — nullità della sentenza impugnata perviolazione e falsa dell’art. 53, comma 1, del d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 4), del c.p.c.
546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), del c.p.c.»; 1.2.
Art. 14 disp. prel. cod. civ.
la suddetta norma, in conformità all'art. 14 disp.
Art. 72 del d.lgs. n. 507/1993
con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza impugnata per avere omesso di rilevare l’assenza dei presupposti per l’attivitàdi accertamento e per l'irrogazione della sanzione — nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 72 del d.lgs. n. 507/1993, dell’art.
Art. 13 del d.lgs. n. 472/1997
507/1993, dell’art. 13del d.lgs.
Art. 16 del d.lgs. n. 473/1997
472/1997 e dell’art. 16 del d.lgs. n. 473/1997, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 707/2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12276-2022R.G. proposto da: PORTO BOLAROS.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIO LUCISANO, che larappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difes o dall’Avvocato LUCIA FALCOMATÀ giusta procura allegata alcontroricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente- avverso la sentenza n. 97 4 /2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CALABRIA, depositata il 18 / 3 /202 2 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/5/2024dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO ;

RILEVATO CHE Porto BolaroS.r.L. (di seguito la Società) propon e ricorso, affidato a quattromotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva dichiarato inammissibilel’appello avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, in rigetto de l ricors o proposto da lla Societàavverso avviso di accertamento TARSU 2012 emesso da l Comune di Reggio Calabria; il Comune resiste con controricorso; la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo la Società denuncia , in rubrica , « n ullit à della sentenza impugnata per avere erroneamente dichiarato inammissibile l’appello della Società per carenza di specificità dei motivi — nullità della sentenza impugnata perviolazione e falsa dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), del c.p.c.»; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza impugnata per avere omesso di valutarele domande dell’appellante e le prove depositate nel proprio fascicolo — nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.112, 115 e 116 del c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), del c.p.c.»per averela Commissione tributaria regionale «omesso di valutare le domande dell’appellante e le prove depositate nel propriofascicolo»; 1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza impugnata per avere omesso di rilevare l’assenza dei presupposti per l’attivitàdi accertamento e per l'irrogazione della sanzione — nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 72 del d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 13del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 16 del d.lgs. n. 473/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), del c.p.c.»; 1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullitàdella sentenza impugnata per avere omesso di rilevare la decadenza dal termine annuale di riscossione del ... credito fiscale — nullit à della sentenza impugnata per violazione dell’art. 72 del d.lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 360, -primo comma, n. 4), del c.p.c.»; 2.1.la prima doglianza è fondata in quanto, nel processo tributario, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è richiesta l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, prevista dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto un'esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza; 2.2. la suddetta norma, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., deve essere quindi interpretata restrittivamente trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, e dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (cfr.

Cass. n. 707/2019); 2.3. nel caso di specie, il ricorso in appello, riportato in parte qua nel ricorso in cassazione, conteneva una motivazione interpretabile in modo inequivoco, avendo la Società riproposto a supporto dell'appello le ragioni inizialmente poste a fondamento della dedotta il legittimità dell' atto impugnato, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, ed assolvendo così l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, avendo il dissenso investito la decisione nella sua interezza; 2.4.la pronuncia impugnata risulta dunque erroneamente argomentata ed in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati;

3. all'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento dei rimanenti motivi;

4. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei rimanenti motivie la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per il riesame, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i rimanenti motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità d