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Sentenza — n. 16033/2024 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 16033/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16033/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30762/2018 R.G. proposto da: UNICREDIT S.P.A. sedente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Piccone Ferrarotti, elettivamente domiciliata presso di lui in Roma, piazza dei Caprettari 70; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – Avverso la sentenz a della C ommissione tributaria regionale della Lombardia, n.1190/2018, depositat a il 20 marzo 2018 .

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16033/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che: 1.Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 36 d.lgs n. 596/1992 per motivazione apparente, non avendo la CTR reso ragione del motivo per cui ha avallato la decisione di primo grado e l’operato dell’Agenzia. 1.1. Va premesso che, per quanto si ricava dalla stessa sentenza impugnata, null’altro restava in contestazione tra le parti se non per il “diniego degli interessi”, essendosi l’Ufficio “limitato a contestarne gli importi”. Grazie alle somme indicate in sentenza, è possibile anche stabilire che quanto ulteriormente riconosciuto non attiene però alla decorrenza dal 2005, posto che le somme che l’Ufficio promise di versare erano pari ad € 3.035,78, mentre l’importo reclamato dall’Unicredit è pari ad € 33.421,65.

Parole chiave

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decorrenza degli interessi compensazione della rendita abbuono d'interesse deduzione degli interessi passivi interesse moratorio legale calcolo e tasso di rimborso
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30762/2018 R.G. proposto da: UNICREDIT S.P.A. sedente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Piccone Ferrarotti, elettivamente domiciliata presso di lui in Roma, piazza dei Caprettari 70; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – Avverso la sentenz a della C ommissione tributaria regionale della Lombardia, n.1190/2018, depositat a il 20 marzo 2018 .

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2024 dal consigliere Alberto Crivelli Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone ha chiesto l’accoglimento del ricorso. L’Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto a sua volta il rigetto del ricorso. Interessi deduz irap. Il difensore della controricorrente Intesa San Paolo s.p.a., avv. Valeria Maria Teresa Gioffré in sostituzione dell’avv. Pietro Piccone Ferrarotti, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: Unicredit in data 11 novembre 2009 chiedeva il rimborso della maggior IRES versata per l’anno 2004 a seguito della deduzione dall’imponibile della quota forfettaria del 10 % dell’IRAP, prevista dall’art.6 d.l. n. 185/2008.

Il capitale di € 303.579,00 veniva rimborsato il 16 luglio 2015, non provvedendosi però al pagamento degli interessi. In corso di giudizio l’Agenzia provvedeva a corrispondere gli interessi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto, pari ad € 34.542,00, e dunque Unicredit si affermava ancora creditrice per gli interessi maturati per il periodo precedente, a partire dalla data dei versamenti, e così per € 33.421,65. La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava la pronuncia di primo grado. Ricorre la contribuente in cassazione, affidandosi a due motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.

Considerato che: 1.Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 36 d.lgs n. 596/1992 per motivazione apparente, non avendo la CTR reso ragione del motivo per cui ha avallato la decisione di primo grado e l’operato dell’Agenzia. 1.1. Va premesso che, per quanto si ricava dalla stessa sentenza impugnata, null’altro restava in contestazione tra le parti se non per il “diniego degli interessi”, essendosi l’Ufficio “limitato a contestarne gli importi”. Grazie alle somme indicate in sentenza, è possibile anche stabilire che quanto ulteriormente riconosciuto non attiene però alla decorrenza dal 2005, posto che le somme che l’Ufficio promise di versare erano pari ad € 3.035,78, mentre l’importo reclamato dall’Unicredit è pari ad € 33.421,65.

Nel resto la motivazione si limita ad aderire acriticamente all’operato del primo giudice, aggiungendo solo da un lato che i conteggi erano stati effettuati in maniera “assolutamente meccanizzata e pertanto non suscettibile di errore, salvo dimostrazione del contrario”, e dall’altro che l’Ufficio avrebbe chiarito che “il rimborso e gli interessi seguono due vie differenti”. Tutto ciò a fronte dello specifico motivo attinente proprio alla tematica della decorrenza degli interessi, riportato pedissequamente alle pagg. 8 e 9 del ricorso, totalmente ignorato dalla CTR che proprio sull’unico punto controverso non ha motivato nulla, salvo i vani richiami che si sono riportati.

Non esiste dunque alcuna possibilità di ricostruire l’iter logico seguito dai giudici d’appello per giungere alla loro decisione, e pertanto la sentenza risulta nulla per motivazione parvente.

2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla determinazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla determinazione delle spese di lite del giudizio di legittimità. Così deciso in Ro