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Ordinanza — n. 16021/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax debt extinguished by voluntary simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16021/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a lower court's partial acceptance of an appeal regarding tax assessment. The taxpayer had previously requested a simplified settlement of tax burdens, which was accepted, leading to the debt's extinction. Consequently, the court declared the litigation extinguished due to the voluntary agreement rather than addressing the substantive tax arguments.

Regesto Legislator

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Art. 3 del d.l. n. 119 del 2018; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: When a taxpayer voluntarily opts for a simplified settlement of tax burdens, the judicial proceeding is extinguished, precluding further appeals on the merits of the tax dispute.

Parole chiave

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simplified settlement tax burden extinction voluntary agreement judicial extinguishment tax appeal dismissal simplified procedure debt resolution tassazioni fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 3 del d.l. n. 119 del 2018
Va premesso che, con memoria depositata in data 3 giugno 2021, il contribuente comunicava di aver depositato istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 conv.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
600/1973 in vigore ratione temporis, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973
di Salerno, avente ad oggetto un avviso di accertamento sintetico con cui l'Agenzia delle Entrate di Salerno aveva determinato, al sensi dell'art. 38 del d.P.R.
Art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973
in combinato disposto con l’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 in vigore ratione temporis, in relazione all'art.
Art. 112 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su di uno specifico motivo di gravame e conseguente violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 2729 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7378/2015 R.G. proposto da: PIGNATA TOMMASO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Di Rubbo e domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO n. 7991/12/2014, depositata in data 22 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Tommaso Pignata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 7991/12/14, depositata il 22 settembre 2014, con cui Avv. Acc. IRPEFla C.t.r. della Campania, Sezione di Salerno, aveva accolto parzialmente l'appello da lui proposto avverso la decisione della C.t.p. di Salerno, avente ad oggetto un avviso di accertamento sintetico con cui l'Agenzia delle Entrate di Salerno aveva determinato, al sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'incremento patrimoniale da imputare all'anno d'imposta 2006 in € 21.331,00.

2. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 maggio 2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su di uno specifico motivo di gravame e conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973 in vigore ratione temporis, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di pronunciarsi sull’eccezione circa la mancata applicazione, da parte dell’ufficio, del c.d. principio della famiglia fiscale, dall’accoglimento della quale sarebbe derivato l’annullamento dell’intera pretesa tributaria. 1.1.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 in vigore ratione temporis, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato che la presunzione legale relativa riguardante gli incrementi patrimoniali accertati poggiava, a sua volta, su di una presunzione semplice del tutto infondata, dato che i «fatti noti» di partenza (fase di start up delle società partecipate e conseguente presunta assenza di autonomia finanziaria delle stesse) erano stati smentiti da evidenze processuali. 1.2.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 in vigore ratione temporis, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha considerato che le presunte spese sostenute per investimenti relativi alla società Pizza Team S.r.L., effettuate nel 2003, avrebbero potuto rilevare, per un quinto del loro ammontare, nello stesso anno e nei quattro precedenti, ma non per l’anno 2006.

2. Va premesso che, con memoria depositata in data 3 giugno 2021, il contribuente comunicava di aver depositato istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 conv. con mod. nella legge n. 136 del 2018; all’uopo depositava alcune quietanze e instava per la sospensione del giudizio sino al 30/11/2023. Con ordinanza adottata all’esito della camera di consiglio del 22 giugno 2021 la Corte disponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/23018, rinviando a nuovo ruolo.

Con documentazione successivamente depositata telematicamente, il ricorrente, dato atto di aver aderito alla cd. rottamazione ter ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 afferente anche le cartelle di pagamento n. 100 2012 00360815 23 000 e n. 100 2013 00261088 68 000, contenenti la pretesa tributaria di cui all’avviso n. TF9011400511, oggetto del presente giudizio, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio. All’uopo allegava l’estratto della situazione debitoria dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la prova documentale dell’accoglimento dell’istanza della definizione agevolata, il piano di rateizzazione e le quietanze di pagamento della rate previste.

3. La Corte, in considerazione della regolarità della documentazione depositata, in assenza di diniego o di contestazioni della controparte, dichiara estinto il giudizio per avvenuta definizione agevolata. Spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M.