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Ordinanza — n. 16016/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quays lower court ruling for omitting to evaluate credit offset exposure in tax declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16016/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Court of Appeal's decision regarding a tax dispute between a medical institute and the Revenue Agency. The appellant argued the lower court erred by failing to recognize that the tax declaration explicitly listed credits used for offsetting within the specific form section. The court found the lower court violated the principle of correspondence between the request and the ruling by addressing the wrong credit type. Consequently, the judgment was overturned and the case remanded for a new trial with a different composition of judges.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; The Court of Appeal commits a nullity error when it omits to evaluate a decisive fact or fails to address the specific credit exposure alleged by the parties, thereby violating the principle of correspondence between the request and the ruling.

Parole chiave

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ultra petita correspondence principle tax offset credits nullity of judgment remand for retrial Cassation Court tax declaration forms arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9002 del 2018
Cass. n. 8048 del 2019
Cass. n. 8048 del 2019), fermo restando che egli è libero di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate» (Cass.
Cass. n. 15002/2023
8048 del 2019), fermo restando che egli è libero di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate» (Cass. n. 15002/2023).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7885/2016 R.G. proposto da: ISTITUTO DI MEDICINA DEL LAVORO ARCHIMEDE S.R.L., in persona del legale rappresentate pro tempore , con sede in Siracusa, Via Forlanini n. 7/9, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Antonino Dierna in Roma, Via S. Tommaso D’Aquino n. 116. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI SIRACUSA n. 4105/16/2015, depositata in data 29 settembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. In data 9 giugno 2009 l’Istituto di Medicina del Lavoro Archimede S.r.L. riceveva notifica della cartella esattoriale n. Cart. Pagam. TRIBUTI ERARIALI e IRES 2005 29820090007646068, scaturente da iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della dichiarazione Mod. U60/2006 relativa al periodo d'imposta 2005; l’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Siracusa - intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 294.794,29 per tardivo versamento dell'IRES dichiarata dovuta e per recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati nell'anno 2005, nonché per interessi, sanzioni e altri accessori di legge.

2. Avverso la cartella di pagamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Siracusa; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 236/04/2011, accoglieva integralmente il ricorso della società contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Sicilia; non si costituiva la società contribuente.

5. Con sentenza n. 252/16/2013, depositata in data 15 luglio 2013, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio.

6. La società contribuente proponeva ricorso per revocazione della sentenza d’appello dinanzi la C.t.r. della Sicilia, adducendo che la C.t.r. era incorsa in errore di fatto ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; nel giudizio si costituiva anche l’Ufficio, rilevando l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso.

7. Con sentenza n. 4105/16/2015, depositata in data 29 settembre 2015, la C.t.r. adita dichiarava inammissibile il ricorso della società.

8. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 maggio 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha travisato l’errore di fatto posto a base del ricorso per revocazione, sostituendo la causa petendidell’azione spiegata dalla societàed incorrendo, quindi, nel vizio di ultrapetizione. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizionella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha omesso di valutare che nel quadro RU del Mod Unico 2006 veniva esposto il credito utilizzato in compensazione.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1. Con riguardo al vizio di pronunciamento ultra petita in cui può incorrere il Giudice del merito, questa Corte ha avuto modo di chiarire che: «Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitume causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., n. 9002 del 2018;

Cass. n. 8048 del 2019), fermo restando che egli è libero di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate» (Cass. n. 15002/2023). 2.2. Orbene, alla stregua di tali considerazioni, risulta ictu oculi come la C.t.r. sia incorsa nel vizio in parola nella sua decisione. La società contribuente, infatti, con il proprio ricorso in revocazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. si doleva del fatto che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza della C.t.r. n. 236/04/2011 (oggetto del ricorso in revocazione), dagli atti di causa risultava l’avvenuta esposizione nel quadro RU (per l’anno d’imposta 2005) dei crediti utilizzati in compensazione (oltre che l’invio della dichiarazione stessa); in particolare, la circostanza emergeva dal fatto che, in sede di gravame, l’Ufficio aveva prodotto estratto del modello Unico 2006, redditi 2005, nel quale, diversamente da quanto affermato dallo stesso ufficio con il proprio atto d’appello, era esposto all’interno del quadro RU, per l’appunto, proprio il credito utilizzato in compensazione.

Se, dunque, date tali premesse, l’oggetto del giudizio risultava circoscritto all’accertamento sull’effettiva o meno indicazione del credito utilizzato in compensazione nel quadro RU, la C.t.r., con la sentenza che qui si impugna, rigettava il ricorso dando atto della mancata indicazione (all’interno del quadro RU) del credito spettante e non, invece, di quello utilizzato in compensazione (riconoscendo, anzi, l’avvenuta iscrizione di tale ultimo credito), in questo modo contravvenendo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito atteso che la disamina del motivo non dedotto ha determinato conseguentemente l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio.

4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, lasentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione distaccata di Siracusa, affinché, in diversa composizione, proceda a nu