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Ordinanza — n. 15981/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, ruling voluntary pension contributions are taxable income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15981/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court ruling that favored a taxpayer's claim for a tax refund. The taxpayer argued that voluntary supplementary pension contributions were not taxable because they were effectively paid by the employer, whereas the court held that such contributions constitute taxable income. Consequently, the lower judgment was quashed, and the taxpayer's original claim for reimbursement was rejected in the merits.

Regesto Legislator

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Art. 17 comma 2 D.P.R. 917/1986; Art. 48 D.P.R. 917/1986: Voluntary supplementary pension contributions paid by the employee, even if funded by the employer, constitute taxable income and cannot be deducted from the tax base.

Parole chiave

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voluntary pension contributions taxable income definition supplementary pension fund tax refund claim employer funded contributions rimborso dei contributi compensazione della rendita restituzione dell'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 17 comma 2 D.P.R. 917/1986
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024dal Consigliere Giuliano Tartaglione; RIMBORSO Irpef Art. 17 co.
Art. 48 D.P.R. 917/1986
a) dell’art. 48 del d.P.R.
Art. 6 comma 1 D.P.R. 917/1986
“zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.P.R.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
a) TUIR vigente ratione temporis (ora 19 e 51 TUIR), in relazione all’art. 360 comma 1 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26/1/2021 n. 1594
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26/1/2021 n. 1594, Cass.
Cass. 1/7/2020 n. 13353
1594, Cass. 1/7/2020 n. 13353, Cass.
Cass. 10/12/2020 n. 28125
13353, Cass. 10/12/2020 n. 28125e Cass.
Cass. 19/12/2019 n. 33828
Cass. 14/3/2022 n. 8242
Cass. 21/6/2023 n. 17759
8242 e Cass. 21/6/2023 n. 17759).
Cass. 28/12/2016 n. 27078
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8517/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro DONATIGUALTIERO; –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagnan. 479/10/2016, depositata in data 22 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024dal Consigliere Giuliano Tartaglione; RIMBORSO Irpef Art. 17 co. 2 D.P.R. 2 Rilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha confermato la sentenza di primo grado, emessa dalla CTP di Parma, che aveva accolto l’impugnazione, proposta da Gualtiero Donati avverso il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione fiscale in relazione all’istanza di rimborso della maggiore imposta Irpef ( euro 2.147,00) versata in riferimento all’anno di imposta 2006, oggetto di tassazione separata dal Fondo di Previdenza Comit (Fondo Pensione per il personale della Banca Commerciale Italiana). Ha rilevato il giudice di appello che il Fondo per la prestazione integrativa, fino al 31.12.1994, era stato alimentato con la sola contribuzione dell’assicurato e, pertanto, ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.P.R. 917/1986 i contributi versati dal ricorrente, nel limite del 4%, dovevano « essere detassati ai fini della determinazione dell’imponibile tassabile, sull’indennità maturata e liquidata da ultimo dalla Banca Commerciale Italiana».

Tanto risultava, tra l’altro, dalla attestazione del Fondo Pensione dell’8/5/2009, dalla lettura dell’art. 18 dello Statuto del Fondo e dall’estratto conto previdenziale Inps, e determinava il diritto del contribuente al rimborso richiesto.

2. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad un motivo. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del22 /5/2024. Gualtiero Donat i è rimasto intimato. Considerato che: 1.Il ricorso lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 17 comma 2 e 48 comma 2 lett.

a) TUIR vigente ratione temporis (ora 19 e 51 TUIR), in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 ) cpc» , deducendo l’erroneità della sentenza per aver omesso di considerare che, sulla base di accordi aziendali interni alla Banca Commerciale Italiana, i contributi a carico dei lavoratori e da questi effettivamente corrisposti riguardavano solo quelli obbligatori INPS, laddove quelli oggetto di lite (previdenza complementare) apparivano formalmente corrisposti dal lavoratore ma, in effetti, in virtù del citato accordo aziendale, erano corrisposti dal datore di lavoro.

Inoltre, a prescindere dal soggetto (datore di lavoro o lavoratore) che concretamente versava i contributi, la loro natura volontaria li rendeva pienamente imponibili, giacché l’esonero riguarda solo i contributi obbligatori per legge (attuale art. 51TUIR). 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26/1/2021 n. 1594, Cass. 1/7/2020 n. 13353, Cass. 10/12/2020 n. 28125e Cass. 19/12/2019 n. 33828), cui va data espressa continuità, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana) effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd.

“zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lett.

a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge(v., da ultimo, Cass.14/3/2022 n. 8242 e Cass. 21/6/2023 n. 17759). 1.3. L’imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include, pertanto, anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (cfr. Cass. 28/12/2016 n. 27078, là dove si afferma che «il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all’Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica»), essendo fiscalmente esenti a norma dell’art. 48 TUIR, vigente ratione temporis(oggi art. 51), soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge».

2. La sentenza, in contrasto con i richiamati principi, va, quindi, cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei giudizi di merito, essendosi la giurisprudenza consolidata solo nelle more di quei giudizi.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente Gualtiero Donati, che condanna al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00, oltre alle spese prenotate a debito, compensando le spese