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Ordinanza — n. 15978/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court annuls appeal judgment for apparent lack of reasoning regarding taxpayer refund claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15978/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the regional tax commission's appeal judgment, which had confirmed a first-instance ruling granting a tax refund. The taxpayer argued the appeal ignored a specific contribution crossing agreement, while the tax agency claimed the lower court's reasoning was insufficient. The court ruled the appeal judgment was null because its reasoning was merely apparent, failing to explicitly address the taxpayer's specific grievances or demonstrate a logical evaluation of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 17, comma 2, d.P.R. 917/1986: An appeal judgment is null if its reasoning is merely apparent, failing to explicitly address the specific grievances raised by the parties or demonstrate a logical evaluation of the evidence and arguments presented.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent lack of reasoning tax refund claim contribution crossing agreement nullity of judgment tax appeal procedure rimborso dei contributi compensazione della rendita restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Art. 17, comma 2, d.P.R. 917/1986
5 c.p.c.», deducendonel a rilevanza ai fini della decisione; invero, se i giudici di merito avessero esaminato il detto accordo ed il meccanismo di incrocio contributivo sotteso, avrebbero ritenuto l’indeducibilità dei contributi, previa applicazione dell’art. 17, comma 2, d.P.R. 917/1986.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053
Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814
Cass., 7/8/2015 n. 16612
Cass. 21/9/2017 n. 22022
Cass. 25/10/2018 n. 27112
22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1073/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro CARRAVIERI SANDRA; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 786/05/2016, depositata in data 30 maggio 2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024dal Consigliere Giuliano Tartaglione; Rilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale dell a Liguria ha confermato la sentenza di primo grado, emessa dalla CTP di Genova, che aveva accolto l’impugnazione, proposta da Sandra Carravieri RIMBORSO Irpef – motivazione per relationem– motivazione apparente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione fiscale in relazione all’istanza di rimborso della maggiore imposta Irpef ( euro 8.771,44) versata sulla prestazione erogatale in forma capitale dal Fondo di Previdenza Comit (Fondo Pensione per il personale della Banca Commerciale Italiana) in occasione della cessazione del rapporto con la Banca Commerciale Italiana. Ha rilevato il giudice di appello che la sentenza di primo grado fosse «pienamente condivisibile, infatti anche dalla documentazione prodotta emerge chiaramente che quanto affermato nel ricorso introduttivo corrisponde al vero e che quindi deve essere riconosciuto il credito di imposta».

2. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motiv i . Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del22/5/2024. L’intimat a Sandra Carravieriè rimasta intimata. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione, non contenendo la pronunzia in esame alcuna indicazione delle censure mosse dal contribuente in primo grado, della motivazione della sentenza di primo grado e delle censure svolte in appello dalla ricorrente. Con il secondo motivo lamenta « omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, id est la sussistenza di un accordo tra la BCI e la Commissione interna (organo di rappresentanza dei lavoratori) che prevedeva un incrocio contributivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.», deducendonel a rilevanza ai fini della decisione; invero, se i giudici di merito avessero esaminato il detto accordo ed il meccanismo di incrocio contributivo sotteso, avrebbero ritenuto l’indeducibilità dei contributi, previa applicazione dell’art. 17, comma 2, d.P.R. 917/1986.

2. Il primo motivo è fondato.Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053). Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermat o che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez.

U., 4/6/2008 n. 14814).Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente –una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).

Invero, nel caso di specie, la CTR ha indicato in modo del tutto generico la materia del contendere, omettendo di riportare ed esaminare le censure specificamente mosse dall’Agenzia nell'appello, limitandosi ad affermare, apoditticamente, che la sentenza di primo grado fosse «pienamente condivisibile» atteso che anche dalla documentazione prodotta «emerge chiaramente che quanto affermato nel ricorso introduttivo corrisponde al vero e che quindi deve essere riconosciuto il credito di imposta».Tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado.

3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso porta a ritenere assorbito il secondo.

4. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche s