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Ordinanza — n. 15973/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming Cassation error of fact regarding IMU tax refund ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15973/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Europa 2000 SRL inadmissible, rejecting their claim that the previous decision contained a material error of fact. The court found that the appellant's arguments regarding the urban planning plan's annulment constituted an error of judgment rather than a factual mistake. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs and the doubled uniform contribution.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Revocation of Cassation rulings is limited to errors of fact regarding external acts, excluding mere errors of judgment or misinterpretation of legal arguments presented in the proceedings.

Parole chiave

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revocazione sentenza errore di fatto errore di giudizio Corte di Cassazione IMU rimborso piano del governo del territorio contributo unificato imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
con un unico motivo di ricorso, integrato da successiva memoria (errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, primo comma, n.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1- , Ordinanza n. 5326 del 21/02/2023
Sez. U - , Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019
Sez. 3 - , Sentenza n. 11691 del 04/05/2023
656234 – 01 ; vedi anche Sez. 3 - , Sentenza n. 11691 del 04/05/2023, Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12184/2022 R.G. proposto da : EUROPA 2000 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SAN BASILIO 72 ST DELOITTE, presso lo studio dell’avvocato BRIGANDI' JOSEPH FRANCESCO GIACOMO (BRGJPH78C09F205V) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato UGOCCIONI TIZIANO (GCCTZN59A23G479W) -ricorrente- contro COMUNE DI SEGRATE, SAN MARCO SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA CONSULTA 1/B, presso lo studio dell’avvocato ZOPPINI GIANCARLO (ZPPGCR65M20H501A) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 30732/2021depositata il 29/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso del Comune di Segrate e della San Marco s.p.a. e, decidendo nel merito , rigettava il ricorso introduttivo della contribuente Europa 2000 s.r.l. (avente ad oggetto il diniego di rimborso IMU);

2. ricorre per cassa zione la società Europa 2000 s.r.l. con un unico motivo di ricorso, integrato da successiva memoria (errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.);

3. resistono con unitario controricorso il Comune di Segrate e la società San Marco s.p.a. –concessionaria del servizio riscossione - , chiedendo il rigetto del ricorso. … Considerato che 1. Il ricorso risulta inammissibile in quanto con il ricorso per revocazione si richiede una nuova valutazione (un nuovo giudizio) della controversia. Non risulta possibile la revocazione di una decisione della Corte di Cassazione per la quale si deducano (come nel caso in giudizio) errori cheattengono alla valutazione di atti sottoposti all’esame della Corte, in quanto si denuncia, in tal modo, un errore di giudizio e non di fatto:

«Non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto unerrore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa (nella specie, l'errore prospettato consisteva nell'omesso rilievo "ab actis" di un vincolo da giudicato esterno) -atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio» (Sez. 1- , Ordinanza n. 5326 del 21/02/2023, Rv. 666999 -01).

La decisione della Corte di Cassazione può revocarsi se è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (art. 395, n. 4, cod. proc. civ .): « L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio» (Sez.

U - , Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019, Rv. 656234 – 01 ; vedi anche Sez. 3 - , Sentenza n. 11691 del 04/05/2023, Rv. 667818 -01). Il ricorrente richiede una rivalutazione totale del giudizio di Cassazione, non consentita; prospetta solo errori di giudizio; richiede, quindi, un nuovo giudizio con l’impugnazione della decisione della Corte Suprema; provvedimento non impugnabile (tranne per le tassative ipotesi di revocazione). Infatti, l’ordinanza della Corte di Cassazione ha deciso proprio la questione controversa riproposta (surrettiziamente) in questa sede, ovvero gli effetti dell’annullamento «delle delibere di adozione e approvazione del Piano del Governo del Territorio (PGT)» sul diritto al rimborso dell’IMU versata.

L’ordinanza ritiene ininfluente l’annullamento giudiziario delle delibere, sul diritto al rimborso. La Corte si è fattacarico dello specifico problema dell' avvenuto annullamento dello strumento urbanistico, per poi affermare che ciò non rilevava ai fini del rimborso Imu e della qualificazione dei terreni come inedificabili, trattandosi di aree comunque assistite da edificabilità di fatto, tanto più avvalorata dall'intrapresa delle procedure finalizzate alla edificabilità anche di diritto. Si è dunque trattato, in definitiva, non di una svista ma di una valutazione in diritto circa la permanenza del carattere edificatorio dell'area pur in ipotesi di annullamento dello strumento urbanistico generale.

Non sussiste, pertanto, nessun errore di fatto, trattandosi di giudizio insindacabile in sede di revocazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a