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Decreto — n. 15968/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15968/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15968/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24162/2023 R.G. proposto da : GE.SE.T. ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA GIACINTO VICINANZA N. 42 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato VOCCIA DE FELICE MARIA (VCCMRA66M64G813U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVALLEGGERI 1 C/O AVV. COLANGELO, presso lo studio dell’avvocato LETTIERI DONATO (LTTDNT72L31F839X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.3789/2023depositata il 15/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 9.4.2024 ;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15968/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GE.SE.T. ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA GIACINTO VICINANZA N. 42 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato VOCCIA DE FELICE MARIA (VCCMRA66M64G813U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVALLEGGERI 1 C/O AVV. COLANGELO, presso lo studio dell’avvocato LETTIERI DONATO (LTTDNT72L31F839X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.3789/2023depositata il 15/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 9.4.2024 ;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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spese di esecuzione importi compensativi monetari restituzione di prestazioni complementari calcolo e tasso di rimborso esecuzione della pena detentiva sostitutiva diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24162/2023 R.G. proposto da : GE.SE.T. ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA GIACINTO VICINANZA N. 42 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato VOCCIA DE FELICE MARIA (VCCMRA66M64G813U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVALLEGGERI 1 C/O AVV. COLANGELO, presso lo studio dell’avvocato LETTIERI DONATO (LTTDNT72L31F839X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.3789/2023depositata il 15/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 9.4.2024 ;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 04