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Ordinanza — n. 15878/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal declaring tax proceedings extinguished due to failure to request simplified settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15878/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeals dismissed and the proceedings extinguished. The taxpayer had requested a simplified settlement under specific legislation, but failed to submit the required formal request by the statutory deadline of July 31, 2020. Consequently, the court ruled that the legal process was automatically terminated, leaving all costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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d.l. n. 119 del 2018, art. 6; l. n. 136 del 2018: Failure to submit a formal request for simplified settlement within the statutory deadline results in the automatic extinction of the tax proceedings.

Parole chiave

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simplified settlement tax proceedings extinction statutory deadline tax registration duty procedural termination imposizione di un gruppo di società liquidazione aziendale a fini fiscali rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 119 del 2018, art. 6
ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv.
l. n. 136 del 2018
in l. n. 136 del 2018, allegando la documentazione attestante il pagamento della prima rata, e che dalle deduzioni da ultimo presentate dall’Agenzia, risultano regolarmente pagate tutte le rate dovute a tale titolo.
art. 2504-bis cod.civ.
art. 6, c. 13, ult. prop.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.).
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2504-bis cod.civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 6353/2018 R.G. ed al n. 6363/2018 R.G. proposti da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro D'ANDREA D'ANDREA REAL ESTATE SRL (nel secondo giudizio quale società incorporante per fusione D'ANDREA D'ANDREA COSTRUZIONI SRL), elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato ROSA LAURA (RSOLRA65R69H501B) e rappresentata e difesa dagli avvocati SANVITALE PIERO (SNVPRI70E17L219S) e DEL FEDERICO LORENZO (DLFLNZ59M05G482M) -controricorrente- avverso le SENTENZE di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 2957/2017 depositata il 24/10/2017 e COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 2958/2017, depositata il 24/10/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione delle sentenze che hanno rigettato gli appelli, confermando le sentenze di primo grado che, in accoglimento dei ricorsi delle società contribuenti (alla data odierna oggetto di fusione), hanno annullato l’avviso di liquidazione avente ad oggetto la maggiore imposta di registro, in considerazione della ritenuta decadenza dalle agevolazioni richieste.

2. Le società contribuenti hanno resistito con controricorso. Considerato che:

1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione del giudizio n. 6363/2018 R.G al giudizio n. 6353/2018 R.G., posto che i due giudizi, pur avendo ad oggetto due distinte sentenze di appello , concernono lo stesso debito tributario.

2. In via pregiudiziale deve rilevarsi che la D'Andrea D'Andrea Real Estate s.r.l. ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018, allegando la documentazione attestante il pagamento della prima rata, e che dalle deduzioni da ultimo presentate dall’Agenzia, risultano regolarmente pagate tutte le rate dovute a tale titolo.

3. Il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (comma 12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13), precisando che «La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente» (comma 14). 4.Ne consegue che, non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata, anche nei confronti della società coobbligata (che oggi, comunque, risulta fusa per incorporazione nella società obbligata principale, con conseguente applicazione dell’art. 2504-bis cod.civ.).

5. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.). Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte - dispone la riunione del giudizio n. 6363/2018 R.G al giudizio n. 6353/2018 R.G.; - dichiara estinti i giudizi riuniti ; - c