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Ordinanza — n. 15877/2024 — snciv Generato dall'IA

Court holds ten-year prescription applies to registration tax and general taxes, rejecting five-year rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15877/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed a regional tribunal's decision that applied a five-year prescription period to registration tax and other state taxes. The taxpayer argued for this shorter term, but the tax agency contended the standard ten-year limit applies. The court ruled that since the assessment notice was never challenged, the ten-year prescription period governs, thereby rejecting the taxpayer's claim.

Regesto Legislator

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Art. 78 TUR; Art. 2946 c.c.; Art. 2948 c.c.: The ten-year prescription period applies to registration tax and general taxes like IRPEF and VAT when the assessment notice remains unchallenged, excluding the five-year limitation.

Parole chiave

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registration tax prescription ten year limitation state tax collection tax assessment notice prescription period pagamento degli arretrati sospensione della riscossione fiscale dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 78 TUR
civ.; 3-violazione dell’art. 78, d.P.R.
Art. 2946 c.c.
33213/23 ed altre) che: “Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art.
Art. 2948 c.c.
131 del 1986, art. 2948, primo comma, n.
Art. 17 comma 3 d.P.R. n. 602 del 1973
76, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, d.P.R.
d.lgs. n. 46 del 1999
602 del 1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999» (Sez.
art. 2946 c.c
33213/23 ed altre) che: “Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 - Ordinanza n. 33154 del 29/11/2023
Cass. n. 33213/23
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35616/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato VACCARI GIOIA (VCCGIO46B64H501C) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PASHA BOIKEN -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . LOMBARDIA n. 3364/2018 depositata il18/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata,ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione con la conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso di Pasha Boiken, annullando l’intimazione di pagamento impugnata;

2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate riscossione con tre motivi di ricorso (1- omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie atto interruttivo della prescrizione; 2- violazione degli art. 2946, cod. civ., 19 e 20 d. lgs. 112 del 1999, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 3-violazione dell’art. 78, d.P.R. n. 131 del 1986, art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.);

3. Pasha Boiken è rimasto intimato. Considerato che 1. Il ricorso è fondatonei termini che seguono, e la sentenza deve cassarsi con la decisione nel merito (rigetto del ricorso introduttivo del contribuente) non essendo necessari, ex art. 384 cpc,ulteriori accertamenti di merito. In particolare, èfondato il terzo motivo del ricorso che assorbe gli altri due motivi. L’imposta di registro (e gli altri tributi erariali) , divenuto definitivo l’avviso di liquidazione, come nel caso in giudizio, si prescrive in dieci anni: «In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 TUR, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 33154 del 29/11/2023, Rv. 669567 -01).

Nel caso in giudizio non risulta, infatti, impugnato l’avviso di accertamento e neanche la cartella presupposta all’intimazione di pagamento. Conseguentemente errata risulta la decisione laddove ha ritenuto la prescrizione di cinque anni. Parimenti è a dire per i tributi erariali, in ordine ai quali si è osservato (Cass. n. 33213/23 ed altre) che: “Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi”.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo. Le spese dei giudizi di merito, in una valutazione complessiva del procedimento, possono compensarsi interamente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso relativamente al terzo motivo, assorbiti gli altri due motivi; c assa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito , rigetta l’originario ricorso introduttivo del contribuente. Condanna l’intimato al pagamento, in favore della ricorrente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed acces