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Ordinanza — n. 15874/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal as inadmissible due to internal res judicata on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15874/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax agency's appeal inadmissible because an internal res judicata had already formed regarding the decisive issue. The lower court had annulled the mortgage registration based on defects in the title, and the tax agency failed to appeal this specific decision, leaving the matter settled. Consequently, the court ruled that the agency could not reopen the case despite the contrarietate of the second-degree judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: An appeal is inadmissible if internal res judicata exists due to the absence of an appeal on the decisive issue in the second instance.

Parole chiave

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internal res judicata inadmissible appeal tax agency liability mortgage registration defect second instance judgment opposizione al precetto esecutivo estinzione del debito responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
100 in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
100 in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 100, c.p.c.
ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi di ricorso (1- violazione e falsa applicazione dell’art. 100 in relazione all’art.
Art. 53, d. lgs. 546 del 1992
civ.; 2-violazione dell’art. 53, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002
Rilevato che risultano soccombent i parti ammess e alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6- L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714
30 maggio 2002 (Sez. 6- L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9647/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro PERALDO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato GIARDINO GIANCARLO (GRDGCR52L01A662I) -controricorrente- nonchè contro EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliatain ROMA V.S.GIOVANNI IN LATERANO 226-C/210, presso lo studio dell’avvocato CASADEI BIANCA MARIA (CSDBCM66M56H501X) rappresentatae difesa dall'avvocato NOCCO MICHELA GABRIELLA (NCCMHL72C57I330C) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PUGLIA n. 2228/2015 depositata il21/10/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. Con la sentenza in epigrafe indicata è stato dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate, con la conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la comunicazione dell’iscrizione ipotecaria, relativa ad omessi versamenti di somme iscritte a ruolo per plurime denunce di successione (anno 1996);

2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi di ricorso (1- violazione e falsa applicazione dell’art. 100 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2-violazione dell’art. 53, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.);

3. ha depositato controricorso Equitalia Sud s.p.a. con richiesta di accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate;

4. resiste con controricorso, integrato anche da successiva memoria, la contribuente Peraldo Giuseppina, che evidenzia la sussistenza di uno sgravio da parte dell’Agenzia delle entrate come comunicato da Equitalia sud s.p.a.; inoltre, il debito residuo risulta interamente pagato, con la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso dell’agenzia, per cessata materia del contendere; del resto, ci sarebbe anche il giudicato interno per omessa impugnazione in appello da parte dell’Agenzia della decisione di primo grado che aveva deciso sul primo motivo di ricorso ritenendo assorbito il secondo motivo; ha concluso, quindi, per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

Considerato che 1. il ricorso risulta inammissibile in quanto generico in ordine alla puntuale ricostruzione dei fatti processuali rilevanti e nella essenziale individuazione delle ragioni decisorie sottese, nell’articolazione dei gradi di merito, alla sentenza impugnata; peraltro, è dirimente osservare che si è formato il giudicato interno sulla questione decisiva, in assenza di appello sul punto da parte dell’Agenzia delle entrate. La ricorrente contesta la dichiarazione di inammissibilità dell’appello sul presupposto della esistenza e definitività degli originari avvisi di liquidazione (per omessa impugnazione nel termine di legge); la decisione impugnata evidenzia, invece, come la sentenza di primo grado aveva annullato l’iscrizione di ipoteca «per vizi propri, e ciò in accoglimento della richiestacontenuta nel ricorso della Peraldo Giuseppina la quale denunciava proprio il vizio del titolo posto a base della cautela […] e si doleva esplicitamente dell’iscrizione ipotecaria sul patrimonio personale anziché sui beni relitti dell’eredità e nei soli limiti della quota (avendo essa accettato con beneficio di inventario)»; evidenziava, inoltre, la sentenza impugnata, che solo incidentalmente la Commissione provinciale aveva ritenuto superati i precedenti avvisi di liquidazione per sgravio da parte dell’Agenzia delle entrate.

Come esattamente evidenziato da parte della controricorrente contribuente, in appello l’Agenzia delle entrate non aveva contestato specificamente la ragione decisoria accolta dalla C.T.P. (il ricorso incidentale in appello di Equitalia , invece, è stato dichiarato inammissibile perché tardivo). Si è in effetti configurato, pertanto, il giudicato interno sulla questione. Solo per completezza (e rilevando l’assenza di giudicato su questo specifico aspetto)si rileva che dalla documentazione prodotta dalla contribuente si evince lo sgravio con l’annullamento degli avvisi precedenti (vedi comunicazione di Equitalia del 3 aprile 2013 e certificazione dei carichi pendenti dell’Agenzia delle entrate), come anche incidentalmente affermato nella decisione di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e si liquidano come in dispositivo. Spese compensate per Equitalia , essendosi questa limitata all’adesione alle richieste dell’Agenzia delle entrate.

2. Rilevato che risultano soccombent i parti ammess e alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 (Sez. 6- L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; Condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrentePeraldo Giuseppina, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati