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Decreto — n. 15868/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as process extinguished due to lack of formal objection under 2022 tax law.

Numero d'incarto Decreto — n. 15868/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because the taxpayer failed to formally object to the tax assessment. The Revenue Agency argued that the absence of a formal denial under the 2022 tax law provisions meant the process ended automatically. Consequently, the court ruled that no further judicial review was possible without initiating a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The process for tax appeals is extinguished if the taxpayer does not file a formal objection within the prescribed timeframe, thereby precluding further judicial intervention.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment formal objection requirement Revenue Agency procedure 2022 tax law provisions judicial review limitation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 200 della legge n. 197 del 2022
comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25476/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, rappresentatae difesa dall'avvocato BASILAVECCHIA MASSIMO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.313/ 07/ 2020 depositata il 21/05/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predettocomma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. DICHIARA ESTINTO IL PROCESS