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Ordinanza — n. 15858/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects a clerical error in a previous judgment regarding legal fees from 8 to 80 euros.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15858/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a prior order concerning the liquidation of litigation costs. The original document erroneously listed the fee as 8 euros instead of the correct 8,000 euros, a discrepancy evident from the case value and applicable professional tariffs. The court applied civil procedure rules to mandate the correction of this clerical mistake in the final judgment's wording.

Regesto Legislator

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Art. 287, 23 cod. proc. civ.; Art. 391 bis cod. proc. civ.: The court must correct material errors in its own decisions when they arise from clerical mistakes, ensuring the judgment reflects the true value of the disputed amount and applicable fees.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake remedy litigation costs liquidation judgment amendment procedure civil procedure code court of cassation fee calculation error tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 23 cod. proc. civ.
Art. 391 bis cod. proc. civ.
civ.), anche allo scopo di cui all'art. 391 bis, cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 17213-2023 R.G. proposto da: VOTTAGIUSEPPE, procuratore generale di DI MONDO MICHELE, rappresentat o e difesodall’avvocato Massimiliano Cesare Fornari. ed elettivamentedomiciliati in Roma, Via Muzio Clementi n. 51,presso l’avvocato Valerio Santagata. -ricorrente- Contro COMUNE DI TERRACINA, in persona del Sindaco pro tempore. -intimato- avverso la ordinanza n. 12995/2023della CORTE DI CASSAZIONE, pubblicata il 12/5/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/5/2024,dal Consigliere Relatore Dott.

Oronzo De Masi . RILEVATO CHE Il ricorrente rappresenta che nella ordinanza (n. 12995/2023) in epigrafe , emessa nel procedimento n. RG 13846/2017, con la quale questa Corte ha respinto il ricorso proposto nei confronti del Comune di Terracina, con condanna in favore di quest’ultimo al pagamento delle spese d el giudizio di legittimità , «liquidate in euro 8.00,00, oltre e uro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;» In effetti, per mero errore materiale, l’invocata liqui d azione , com’è reso evidente dal dichiarato valore di euro 138 .637,00 della controversia e d a l la Tariffa professionaleapplicabile, riporta nel l’importo «euro 8.00,00 ,» invece di «euro 8.000,00,».

Pertanto, in accoglimento del ricorso, d eve procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt. 287 e 23, cod. proc. civ.), anche allo scopo di cui all'art. 391 bis, cod. proc. civ., alla consequenziale rettifica. Nessuna pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dispone che nel dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione n. 37409/2022, depositata in data 21.12.2022, dopo «liquidate» laddove è scritto «euro 8.00,00,» deve invece intendersi e leggersi «euro 8.000,00,»;manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso in Roma, ne