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Decreto — n. 15834/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15834/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15834/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23105/2015R.G. proposto d Fibe S.p.A., rappresentata e difesa dagliAvv. Giuseppe Pizzonia , Giuseppe Russo Corvace e Giancarlo Zoppini, domiciliata presso quest’ultimo, in Roma, via della Scrofa n. 57; contro Comune di Acerra in persona del sindaco“pro tempore”, rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonio Sasso, ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Gennaro Terracciano, in Roma, Piazza San Bernardo, n. 101. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2982/45/15, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. 1000009 I.C.I. 2009;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 15834/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 23105/2015R.G. proposto d Fibe S.p.A., rappresentata e difesa dagliAvv. Giuseppe Pizzonia , Giuseppe Russo Corvace e Giancarlo Zoppini, domiciliata presso quest’ultimo, in Roma, via della Scrofa n. 57; contro Comune di Acerra in persona del sindaco“pro tempore”, rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonio Sasso, ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Gennaro Terracciano, in Roma, Piazza San Bernardo, n. 101. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2982/45/15, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. 1000009 I.C.I. 2009;

Parole chiave

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contenzioso tributario arretrati d'imposta arretrati di mantenimento risoluzione delle controversie sospensione della riscossione fiscale impugnazione della cancellazione
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23105/2015R.G. proposto d Fibe S.p.A., rappresentata e difesa dagliAvv. Giuseppe Pizzonia , Giuseppe Russo Corvace e Giancarlo Zoppini, domiciliata presso quest’ultimo, in Roma, via della Scrofa n. 57; contro Comune di Acerra in persona del sindaco“pro tempore”, rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonio Sasso, ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Gennaro Terracciano, in Roma, Piazza San Bernardo, n. 101. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2982/45/15, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. 1000009 I.C.I. 2009;

Vista l’attestazione presentata dalla Città di Acerra, III Direzione –Servizio Finanziario, la quale dà atto che la parte contribuente ha effettuato tutti i pagamenti previsti alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018(tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL