Court dismisses tax agency appeal as civil proceedings extinguished by legislative declaration of extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the Agenzia delle Entrate's appeal against a lower court ruling declaring civil proceedings extinguished. The lower court found that the legislative declaration of extinction under the 2022 law rendered the case moot, leaving only the option for parties to request a hearing. The Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory extinction mechanism took precedence over the agency's attempt to continue the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative act expressly declares civil proceedings extinguished, the procedural status is final and the opposing party's appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14600/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro LEDIBERG SPA, rappresentata e difesa dagli Avv. D’AYALA FRANCESCO VALVA e BIANCATO PIETRO ANTONIO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, n. 7130/42/2014, depositata il 22/12/2014, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO