Court declares civil proceedings extinguished due to automatic termination under new legislative provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the submission of a document confirming the regular conclusion of the dispute. The plaintiff, Nicotra Gebhardt Spa, challenged the tax agency's decision based on a specific legislative framework intended to expedite the extinction of litigation. The court ruled that the procedural requirements for automatic termination were met, thereby dismissing the appeal without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: Proceedings are automatically extinguished upon the transmission of a document certifying the regular conclusion of the dispute, unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23060/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro NICOTRA GEBHARDT SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. MONTECAMOZZO LUCIA, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, n. 711/50/2015, depositata il 27/02/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO