Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing, shifting costs to the party who advanced them.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the administrative agency's submission of the case to a specific procedural list. The lower court ruled that the process ended because the agency confirmed the absence of a denial, citing the relevant law regarding the extinction of proceedings. Consequently, the court upheld the decision to terminate the case and assign the advanced litigation costs to the party responsible for initiating the advance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: When a tax proceeding is listed for extinction under the new procedural regime, the process terminates automatically unless parties request a hearing, and the costs of the extinguished process remain the responsibility of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18692/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro SERRA PAOLO, rappresentato e difeso dall’Avv. DE RINALDIS ADAMO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. STACCATA LECCE, n. 808/24/2015, depositata il 14/04/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO