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Ordinanza Interlocutoria — n. 15803/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax appeal case to new role for joint handling of related proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15803/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's seven grounds of appeal against a regional tax commission decision. The court noted the taxpayer's arguments regarding procedural violations and evidentiary errors in the assessment of income from share purchases. Consequently, the court ordered the case to be transferred to a new docket for joint handling with a related pending proceeding between the same parties.

Regesto Legislator

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Art. 375, comma 2; Art. 380-bis, 1 cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.: When a cassation appeal involves multiple grounds and a related pending case exists between the same parties, the court may order a joint remand to a new docket for unified examination.

Parole chiave

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tax appeal procedure joint handling of cases remand to new docket procedural economy tax assessment validity procedura di azione in materia di assicurazioni sociali caso di rigore coniugale ricalcolo del mantenimento postmatrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 2 cod. proc. civ.
Art. 380-bis, 1 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
655, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 22, 51 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 324 e 327 cod. proc. civ.
Art. 6 d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655
546/1992, nonché, ancora, dell’art. 6 del d.P.R.
Art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212
Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.
Art. 38, commi 5 e 6 d.P.R. n. 600/1973
RJ801A40156 3 /2008 , notificato il 20 settembre 2008 , l’Agenzia delle E ntrate – Direzione provinciale Catania, procedeva a determinare in via sintetica, a norma dell’art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R.
Art. 132, secondo comma, num. 4) cod. proc. civ.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 132, secondo comma, num.
Art. 36, comma 2, num. 4) d.lgs. n. 546/1992
655, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 1414 e 1415 cod. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 57 d.lgs. n. 546/1992
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20278/2016R.G. proposto da: MAZZAGLIA ROSANNA DESIRÈ SABRINA , elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 28 , presso lo studio dell’avv. Gaetano Alessi,rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Libranti e dall’avv. Marcello Auteri in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia– sezione staccata di C atania n. 340 2 /18/2015 , depositata il 31 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF 2002. R.G. N.20278/2016 Cons. est. Valentino Lenoci -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n. RJ801A40156 3 /2008 , notificato il 20 settembre 2008 , l’Agenzia delle E ntrate – Direzione provinciale Catania, procedeva a determinare in via sintetica, a norma dell’art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito conseguito da Mazzaglia Rosanna Desirè Sabrina per l’anno d’imposta 2002 nell’importo di € 374.327,98, in base alla spesa di € 1.771.370,00 per l’acquisto di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata.

2. Avverso tale atto la contribuente proponeva temp e stivo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania la quale, con sentenza n. 220/07/2010, depositata il 26 marzo 2010, lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento impugnato e compensando le spese.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Sicilia –sezione staccata di Catania, con sentenza n. 3402/18/2015, pronunciata l’8 maggio 2014 e depositata in segreteria il 31 luglio 2015, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, e condannando la contribuente alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Mazzaglia Rosanna Desirè Sabrina, sulla base di settemotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. La discussione del ricorso è stat a fissat a per l’adunanza in camera di consiglio del 25 gennaio 2024, ai sensi degli artt.375, secondo comma,e 380-bis. 1 cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a sette motivi. R.G. N.20278/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 1.1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisce nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 22, 51 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 324 e 327 cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, nonché, ancora, dell’art. 6 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avrebbe erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello, notificato a mezzo posta, non avendo l’Ufficio appellante depositato in segreteria la fotocopia della relativa ricevuta di spedizione, risultando così impedito il controllo circa la tempestività dell’atto. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce sempre la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 324 e 329 cod. proc. civ., nonché dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. erroneamente avrebbe omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, avendo la C.T.P. accolto il ricorso della contribuente sulla base dell’eccezione preliminare di difetto di motivazione dell’atto impugnato, laddove, invece, i motivi di appello dell’Agenzia riguardavano questioni di merito, rimaste assorbite in primo grado. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num.

3) e 4), cod. proc. civ. R.G. N.20278/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Sostiene, in particolare, la contribuente che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in merito alla questione della ritenuta sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento, che costituiva uno dei motivi di gravame e sulla quale la C.T.R. non si è espressa, valutando l’accertamento nel merito dei presupposti a fondamento dello stesso. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 38 e 42 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., nel decidere implicitamente sulla questione del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, era incorsa nella violazione delle norme che disciplinano la motivazione degli atti impositivi, ed in particolare degli avvisi di accertamento di tipo sintetico, che impongono all’Ufficio, che emetta un avviso di accertamento ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, di integrarne la motivazione con le ragioni per le quali sono state disattese le giustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio. 1.5.

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente eccepisce nuovamente violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ., e dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3)e 4), cod. proc. civ., per avere, i giudici d’appello, tratto elementi di giudizio, in ordine alla mancata prova della natura simulata della quietanza di pagamento rilasciata nell’atto notarile di cessione delle quote sociali, dalla procura speciale, allegata al predetto atto, con la quale la mandante conferiva al procuratore l’incarico di pagare il prezzo e di ritirare la quietanza, e così integrando una motivazione meramente apparente.

R.G. N.20278/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 1.6. Con il sesto motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 1414 e 1415 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto che la lettera raccomandata che conteneva la controdichiarazione in ordine alla natura simulata della quietanza attestante il pagamento –da cui è stata tratta la presunzione di maggior reddito –non fosse idonea a comprovare la simulazione del pagamento, in quanto era pervenuta a destinazione il giorno successivo alla stipula dell’atto nel quale era stata resa la dichiarazione di quietanza. 1.7.

Con il settimo motivo di ricorso la contribuente eccepisce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 57 d.lgs. n. 546/1992 e 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente valorizzato, a fini probatori, la modesta capacità reddituale del coniuge della ricorrente, circostanza dedotta per la prima volta in appello dall’Agenzia.

2. Così delineati i motivi di ricorso, ritiene la Corte – acquisiti i fascicoli d’ufficio dei gradi di merito a seguito della precedente ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza in camera di consiglio dell’8.2.2023 – che sia opportuna la trattazione congiunta con il giudizio n. RG 20281/2016 pendente tra le stesse parti, come segnalato dal difensore di parte ricorrente. Deve quindi disporsi ilrinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo r