Cassation court dismisses appeal declaring litigation moot due to prior debt forgiveness extinguishing the subject matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the subject matter of the litigation ceased, thereby dismissing the taxpayer's appeal against the tax agency's refusal of debt relief. The taxpayer argued for the application of specific debt reduction laws, but the opposing party contended that a subsequent, separate debt forgiveness procedure had already extinguished the underlying debt. The court ruled that because the original debt was eliminated by a later administrative act, the legal basis for the current dispute no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 184 e 185, L. n. 145 del 2018; Art. 370, comma 1, c.p.c.: When a subsequent administrative act extinguishes the underlying debt, the subject matter of the prior litigation ceases, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8347/2023 R.G. proposto da : INCANI LUCIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati POGGIOLI MARCELLO (PGGMCL70S17F257B), pec , e PIVA GIUSEPPE (PVIGPP60P12G693Y), pec , -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENE TO n. 1132/2022 depositata il03/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa In data 30 aprile 2019, il contribuente Luciano Incani ha inoltrato all’agenzia delle Entrate Riscossione una dichiarazione di adesione al cd.
“saldo e stralcio” per l’estinzione dei debiti erariali con le modalità di cui all’art. 1, commi 184 e 185, L. n. 145 del 2018, riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica. La dichiarazione in parola concerneva i debiti portati da una cartella di pagamento notificata al contribuente in qualità di obbligato solidale per le passività della cessata Lucky Line snc. L’Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava il rigetto della domanda in data 23 ottobre 2019. La CTP di Venezia accoglieva il ricorso del contribuente, annullando il diniego interposto alla sua domanda.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva appello, che la CTR del Veneto accoglieva, confermando il contestato provvedimento di diniego. Il ricorso per cassazione del contribuente è stato affidato a due motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 184, L. n. 145 del 2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere erroneamente ritenuto il collegio regionale che l’evocato art. 1, comma 184, implicasse una preclusione all’accesso all’istituto del cd.
“saldo e stralcio”. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. n. 241 del 1990 e 7 L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR posto alla base del provvedimento di diniego una motivazione “in maniera carente, incongrua e non univoca”. Con istanza del 12 maggio 2023, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione del presente giudizio “per sopraggiunta carenza d’interesse, ovvero per cessazione della materia del contendere”. Segnatamente il ricorrente ha evidenziato che la cartella di pagamento con riferimento alla quale l’Amministrazione ha emesso il diniego alla definizione ai sensi dell’art. 1, comma 184, L. n. 145 del 2018, è stata fatta oggetto di definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130 del 2022; l’estinzione del giudizio relativo alla cartella in parola è stata, peraltro, pronunciata con ordinanza n. 18344 del 2023.
La cartella di pagamento è stata fatta oggetto di altro condono, quindi l’odierno giudizio, incentrata sull’impugnazione del diniego di un condono precedente, ha perduto all’evidenza il proprio presupposto, rimuovendo il contrasto di posizioni fra le attuali parti in causa. Va conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del con