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Decreto — n. 15761/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: process extinguished due to lack of objection to tax incentive application.

Numero d'incarto Decreto — n. 15761/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because the taxpayer submitted documentation for a tax incentive without raising an objection. The lower court had already ruled that the absence of a formal denial meant the process ended under specific legislative provisions. Consequently, the Court upheld this procedural termination and assigned the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a taxpayer submits documentation for a tax incentive without requesting a formal objection, the administrative process is deemed extinguished by operation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax incentive procedure process extinguishment lack of objection administrative silence cost allocation rules

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29092/2021 R.G. proposto da PINERBA SRL, rappresentata e difesa dagli avvocatiDI GIOIA GIOVAN CANDIDO e DELLATORRE MARCO contro COMUNE DI MILANO, rappresentato e difeso dagli avvocatiLEPORE GIUSEPPE, MANDARANO ANTONELLO, AUTIERI MARIAROSARIA, MARINELLI IRMA, BARTOLOMEO ANGELA e BARBAGIOVANNI ENRICO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 3307 /16 /2021 depositata il 09/12/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO