Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 15757/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding extinction of proceedings due to tax authority's list insertion.

Numero d'incarto Decreto — n. 15757/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the civil proceedings extinct. The lower court found the process terminated because the Tax Agency inserted the case into a specific list under the 2023 decree, which legally documents the regular conclusion of the dispute. Consequently, the court upheld the extinction of the process and the allocation of costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the list for the declaration of extinction of proceedings legally documents the regular conclusion of the dispute, thereby extinguishing the process unless parties request a hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of proceedings tax authority list declaration of extinction civil procedure law costs allocation lower court ruling cassation appeal procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023
818 /02 /2021 depositata il 19/10/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8259/2022 R.G. proposto da D. D.DIMENSIONE DONNA DI BARTOLOTTA ROBERTO C. S.N.C., BARTOLOTTA ROBERTO SALVATOREe OLIVERO MARIATERESA, rappresentatae difesa dall'avvocato BERTERO EDOARDO contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte n. 818 /02 /2021 depositata il 19/10/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO R