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Decreto — n. 15749/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares administrative tax proceeding extinguished due to lack of objection under simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 15749/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the administrative proceeding extinguished because the taxpayer submitted documentation for a simplified tax settlement without raising an objection. The lower court had already accepted the municipality's adherence to this settlement procedure, rendering the dispute moot. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who incurred them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 186 e segg., legge n. 197 del 2022; Art. 198, comma 1, legge n. 197 del 2022: When a taxpayer submits documentation for a simplified tax settlement without objection, the administrative proceeding is automatically extinguished, terminating the litigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified tax settlement proceeding extinguishment lack of objection administrative litigation tax dispute resolution

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 198, comma 1, della legge n. 197 del 2022
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22894/2020 R.G. proposto da : FIORANELLO SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato TASCO GIAMPIERO, unitamente all'avvocato POZZI GIORGIO contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAROFOLI UMBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.261/ 03/ 2020 depositata il 16/01/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. DICHIARA ESTINTO IL PROCE