Court declares tax litigation extinguished due to administrative listing of case closure under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the Agenzia delle Entrate's listing of the case's regular conclusion under the new procedural framework. The plaintiffs argued against this outcome, but the court found the administrative act sufficient to terminate proceedings without further judicial intervention. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying dispute had already been resolved by the competent authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative authority lists a tax case as concluded under the new procedural regime, the litigation is extinguished and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8882/2020 R.G. proposto da : AMEDEI ANNINA, GIANNOTTI GIANNI, GIANNOTTI MICHELA, rappresentatie difesidall'avvocato MARTINI MICHELE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANAn.1609/ 05/ 2019 depositata il 18/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P