Cassation court dismisses appeal regarding tax judgment extinction due to procedural listing and lack of denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by BPW Italia SRL against the extinction of a tax litigation. The lower court declared the process extinguished because the case was listed in the official register of concluded proceedings under the new tax law, with no formal denial of extinction recorded. The court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory listing mechanism automatically terminates the litigation without requiring a specific judicial order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax judgment is listed in the register of concluded proceedings without a formal denial of extinction, the process is automatically extinguished by operation of law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18408/2021 R.G. proposto da: BPW ITALIA SRL , rappresentata e difesa dall’Avv. STELLA GIANLUCA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VENETO n. 616/02/2021 depositata il 16/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL