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Decreto — n. 15721/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of administrative denial under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 15721/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because the administrative authority failed to issue a formal denial of the tax benefit request. The plaintiff argued for a hearing, but the defendant cited the absence of a negative response as the legal ground for termination. Consequently, the court ruled that the process ended automatically under the specific clauses of the 2022 tax law, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative body does not issue a denial within the statutory timeframe for a tax benefit application, the civil procedure regarding that specific act is automatically extinguished without the need for a formal ruling.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax benefit procedure administrative silence extinction of process civil procedure law fiscal immunity

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 200 della legge n. 197 del 2022
comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16034/2020 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE CULTURALE FONTANA NUOVA, rappresentatae difesa dagli avvocati LANDOLFI ROBERTO, MAROTTA SABRINA contro ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE DIREZIONE GESTIONE PROCEDIMENTI FISCALITA' IMMOBILIARE, rappresentatae difesa dall ’avvocato GAROFOLI UMBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.6019/ 03/ 2019 depositata il 31/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. DICHIARA ESTINTO IL PRO