Cassation Court dismisses appeal against lower court's declaration of case extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Italian Neonatal Network against a lower court's decision declaring the litigation extinguished. The lower court ruled that the case ended because the statutory deadline for filing a request to fix a hearing had expired, leaving the costs to the party who advanced them. The Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the expiration of the specific time limit mandated by the new law validly terminated the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When the statutory period for requesting a hearing fixation expires after a case is declared extinguished, the extinction stands and costs remain with the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26132/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ITALIAN NEONATAL NETWORK -associazione tra professionisti, GAGLIARDI LUIGI, ZANINI RINALDO, , BELLÙ ROBERTO CARLO rappresentati e difesi, nel precedente grado di giudizio, dall’avvocato MARCO MARIANO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.1279/03/2022 depositata il 01/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 30/05/2024 Il Presiedente