Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15715/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming tax exemption applies to non-residential property based on actual use rather than cadastral classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15715/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission ruling that denied a property tax exemption. The taxpayer argued that the property's actual use as a primary residence should override its cadastral classification as non-residential, while the opposing party contended the law strictly requires adherence to official land registry categories. The court held that for rural property exclusions, the cadastral classification is decisive, and the taxpayer failed to prove the property was legally classified as residential, thus the exemption did not apply.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; Art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 30 dicembre 2008, n. 207: The exemption from property tax for rural buildings depends strictly on the objective cadastral classification, and the taxpayer bears the burden of proving the validity of a different classification to claim the benefit.

Parole chiave

Generato dall'IA
property tax exemption cadastral classification rural property status tax appeal dismissal burden of proof deduzione delle spese di manutenzione di immobili non attribuzione a una zona pigione indicizzata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
4467); 3.1 – detto orientamento, del resto, si conforma al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte in tema di ruralità, essendosi statuito che l’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICI [art. 23, comma1 bis, del d.l.
Art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 14
93 del 2008, art. 1, cit.) che, nel delimitare l’àmbito di applicazione dell’esclusione, ha, per l’appunto, avuto riguardo a specifiche unità immobiliari (sempre) a destinazione abitativa (in categoria catastale A1, A8 e A9); 4.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater
115 del 2002, art. 13, c.
art. 384 cod. proc. civ
111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565
Cass., 9 marzo 2018, n. 5769
18565 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., 31 ottobre 2017, n.
Cass., 31 ottobre 2017, n. 25936
5769; Cass., 31 ottobre 2017, n. 25936; Cass., 11 maggio 2017, n.
Cass., 11 maggio 2017, n. 11588
25936; Cass., 11 maggio 2017, n. 11588; Cass., 20 aprile 2016, n.
Cass., 20 aprile 2016, n. 7930
11588; Cass., 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., 12 agosto 2015, n.
Cass., 12 agosto 2015, n. 16737
7930; Cass., 12 agosto 2015, n. 16737); 3.2 –va, inoltre, rimarcat a l’inconferenza del riferimento operato dal ricorrente alla giurisprudenza della Corte emersa in tema di plurime unità immobiliari destinate a dimora abituale del contribuente (d.lgs.
Cass., 29 ottobre 2008, n. 25902
Cass., 25 giugno 2019, n. 17015
25902 cui adde Cass., 25 giugno 2019, n. 17015;
Cass., 3 luglio 2014, n. 15198
Cass., 3 luglio 2014, n. 15198; Cass., 12 febbraio 2010, n.
Cass., 12 febbraio 2010, n. 3393
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18126/2017R.G. proposto da Di Benedetto Gilberto,con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 19, presso lo studio dell’avvocato Luigi Fratini che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro Roma Capitale, in persona del suo Sindacop.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Rossi, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura Capitolina, alla via del Tempio di Giove n. 21; –intimata – avverso la sentenza n. 62/17, depositata il 18 gennaio 2017, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024,dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. ICI IMU Accertamento Rilevato che: 1. – con sentenza n. 62/17, depositata il 18 gennaio 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazioha accolto l’appello proposto dal Comune di Roma, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi in relazione all’ICI dovuta dal contribuente per gli anni dal 2008 al 2011; 1.1 -il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che – ai fini della richiesta applicazione dell’aliquota ICI agevolata – doveva aversi riguardo alclassamento catastale dell’unità immobiliare sicchè, nella fattispecie, non poteva ritenersi applicabile la disposizione di favore, di stretta interpretazione, in quanto l’unità immobiliare posseduta risultava classata in categoria A/10; 2. - Di Benedetto Gilberto ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ed ha depositato memoria;

Roma Capitale ha depositato procuraspeciale. Considerato che: 1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di legge –vizio di ultrapetizione», deducendo, in sintesi, che l’eccezione posta a fondamento del ricorso introduttivo –col quale si era richiesto l’annullamento degli avvisi di accertamento –si identificava – piuttosto che col regime di favore previsto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8 e, dunque, con l’applicazione di un’aliquota agevolata e della detrazione di imposta –con l’esclusione dal tributo prevista dal d.l. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, conv. in l. legge 24 luglio 2008 n. 126, così che la pronuncia impugnata era incorsa nel denunciato vizio di ultrapetizione; - soggiunge, quindi, il ricorrente di aver dato conto della destinazione dell’unità immobiliare in contestazione ad abitazione principale – dietro produzione del certificato storico di residenza – e che, ai fini dell’esenzione, deve aversi riguardo all’effettiva utilizzazione e non anche al classamento catastale; -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,sull’assunto che, ai fini dell’esenzione da imposta, deve aversi riguardo allo «specifico uso» dell’unità immobiliare, come rilevato dalla stessa giurisprudenza di legittimità il concetto di abitazione principale non risulta ndo «necessariamente legato a quello di unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio»; 2.

– i due motivi – che, al di là dell’impropria rubricazione del secondo motivo, vanno congiuntamente esaminati in quanto connessi –sono destituiti di fondamento; 3. – difatti, risultando il dispositivo della gravata sentenza conforme a diritto –e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto –alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi consentito alla Corte di decidere nel merito il giudizio nonostante il denunciato vizio di ultrapetizione (recteextrapetizione;

Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962); -la Corte ha già avuto modo di rilevare, in tema di ICI, che, ai fini dell’esenzione di imposta introdotta dal d.l. n. 93 del 2008, art. 1, cit., deve aversi riguardo alla oggettiva classificazione catastale dell’unità immobiliare, così chene rimane esclusa l’unità iscritta in catasto nella categoria A/10 (ufficio-studio); ciò in quanto la difformità di destinazione, suscettibile di rilevare ai fini dell’esenzione in discorso, implica l’iniziativa del contribuente stesso –e, dunque, l’impugnazione dell’atto catastale determinativo del classamento (in tesi) non conforme a detta destinazione ovvero la presentazione di una dichiarazione di variazione catastale - non potendosi gravare l’Ente impositore di un’attività che non è posta a suo carico (v.

Cass., 18 dicembre 2020, n. 29077; Cass., 28 marzo 2017, n. 8017; Cass., 21 febbraio 2017, n. 4467); 3.1 – detto orientamento, del resto, si conforma al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte in tema di ruralità, essendosi statuito che l’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICI [art. 23, comma1 bis, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 14, in relazione al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma1, lett. a)] si correla al dato oggettivo delle emergenze catastali, così che l’immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, non è soggetto all’imposta, ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a), laddove se l’immobile risulti iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI(così Cass.

Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., 31 ottobre 2017, n. 25936; Cass., 11 maggio 2017, n. 11588; Cass., 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., 12 agosto 2015, n. 16737); 3.2 –va, inoltre, rimarcat a l’inconferenza del riferimento operato dal ricorrente alla giurisprudenza della Corte emersa in tema di plurime unità immobiliari destinate a dimora abituale del contribuente (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 8, comma 2), essendosi (così) rilevato – avuto riguardo al favor legis di tutela dell’abitazione principale – l’irrilevanza del classamento catastale (in tesi) predicato come unitario di dette plurime unità immobiliari, diversamente rimanendo essenziale lo «specifico uso quale "abitazione principale" dell'immobile nel suo complesso» (Cass., 29 ottobre 2008, n. 25902 cui adde Cass., 25 giugno 2019, n. 17015;

Cass., 3 luglio 2014, n. 15198; Cass., 12 febbraio 2010, n. 3393); - rimane, dunque, estraneo al principio di diritto in questione il profilo di fattispecie che si identifica con la destinazione funzionale dell’unità immobiliare così come impressa dal classamento catastale; destinazione, questa, che – in quanto di natura non abitativa – nemmeno poteva essere presa in considerazione dalla disposizione di favore (d.l. n. 93 del 2008, art. 1, cit.) che, nel delimitare l’àmbito di applicazione dell’esclusione, ha, per l’appunto, avuto riguardo a specifiche unità immobiliari (sempre) a destinazione abitativa (in categoria catastale A1, A8 e A9); 4. - le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, in difetto di attività difensiva di Roma Capitale, mentre nei confronti del ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a no