Cassation court dismisses tax agency appeal regarding procedural extinction of civil litigation due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the Agenzia delle Entrate's appeal against a lower court ruling that declared a civil lawsuit extinct. The lower court found the case extinguished because the dispute was listed in an administrative document confirming its resolution under specific tax law provisions. The Cassation court upheld this procedural outcome, rejecting the tax authority's arguments without addressing the merits of the underlying tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The listing of a case in an administrative document confirming its resolution pursuant to the cited tax law provisions constitutes a valid declaration of extinction, thereby precluding further litigation on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 828/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CIRSA ITALIA SPA, rappresentata e difesa dall’Avvocato DI IACOVO TONIO unitamente agli avvocati ROSSI BENEDETTA e BERTO DELIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.1988/16/2021 depositata il 27/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR