Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 15632/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing of final judgment in the registry.

Numero d'incarto Decreto — n. 15632/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished after the lower court confirmed the automatic filing of a final judgment in the registry. The plaintiffs argued for the continuation of the case, but the court found that the procedural act satisfied the statutory requirements for termination under the relevant civil code provisions. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving no further grounds for the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The filing of a final judgment in the registry automatically extinguishes the civil proceedings unless the parties request a hearing to fix the date.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of proceedings automatic filing final judgment registry civil procedure termination statutory time limits contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19288/2022 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GS NUVOLERA CICLISMO, MANTERNI ADALBERTO, ALBINI DANILAe APOSTOLI MARCO, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUFFRE' FRANCESCA e COMINASSI CECILIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 130 /23 /2022 depositata il 19/01/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESS