Civil procedure case dismissed as extinguished by automatic statute of limitations under Art. 198 of Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the automatic expiration of the litigation period. The lower court found that the insertion of the case into the official list of extinguished proceedings under Law 197/2022 confirmed the regular conclusion of the dispute without any pending objections. Consequently, the court ruled that the process was legally terminated, leaving the parties unable to pursue further claims on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; The automatic expiration of the litigation period pursuant to the specified statutory provisions results in the immediate extinction of the civil procedure without the need for a specific judicial declaration.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13952/2022 R.G. proposto da BEVACQUA RICCARDO SEBASTIANO e DI PAOLA SEBASTIANO GIUSEPPE IVAN, rappresentatie difesi dall'avvocato BRANCA VITO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Sicilia SEZ.DIST. Messina n. 10347 /16 /2021 depositata il 22/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO