Cassation Court dismisses tax agency appeal against bankruptcy court ruling declaring bankruptcy proceedings extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the State Attorney General's appeal against a bankruptcy court decision that declared bankruptcy proceedings extinguished. The bankruptcy court ruled that the tax agency's inclusion of the case in a specific list documented the regular conclusion of the dispute under the 2022 law, leaving no grounds for a denial of extinction. Consequently, the court upheld the lower court's finding that the legal process terminated automatically by statutory operation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax authority includes a bankruptcy case in the statutory list for extinction, the proceedings terminate automatically and the opposing party cannot appeal the extinction ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21214/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FALLIMENTO COOPESCA SRL, rappresentata e difesa dall’Avvocato ELEFANTE TULLIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.1376/01/2022 depositata il 04/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO