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Decreto — n. 15594/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as process extinguished by taxpayer's failure to request hearing under Art. 391 CPC.

Numero d'incarto Decreto — n. 15594/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because the taxpayer failed to request a hearing within the statutory timeframe. The taxpayer submitted documentation for a simplified procedure but did not actively seek a hearing to contest the tax assessment. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax appeal process is extinguished if the taxpayer fails to request a hearing within the prescribed period, terminating the litigation automatically.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal extinction simplified procedure request hearing deadline process termination taxpayer liability Cassazione Roma Art. 391 CPC

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.33075/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MANZO GIUSEPPE e PERSEO GEIE, rappresentati e difesidall’avv.to STARO ROBERTO, unitamente all'avvocato MORABITO ENZO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANAn.621/06/2019 depositata il 04/04/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. DICHIARA ESTINTO IL PRO