Decreto — n. 15588/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 19261/2017 R.G. proposto da COMUNE DI SIENA, rappresentata e difesa dall’Avv. PISILLO FABIO, con domicilio presso lo studio di GREZ GIAMMARCO, sito in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; contro ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, rappresentata e difesa dagli Avv. GALLO FRANCO e PUOTI GIOVANNI, domiciliata ai fini del procedimento in Roma, via Panama, n. 68, presso lo studio di quest’ultimo professionista; avverso la sentenza n. 331/31/2017 della Commissione Tributaria Regionale della TOSCANA, pronunciata con riferimento all’avviso di accertamento n. 2173/2011; vista l’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l’istanza di trattazione di cui al comma 10 dell’art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15588/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 19261/2017 R.G. proposto da COMUNE DI SIENA, rappresentata e difesa dall’Avv. PISILLO FABIO, con domicilio presso lo studio di GREZ GIAMMARCO, sito in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; contro ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, rappresentata e difesa dagli Avv. GALLO FRANCO e PUOTI GIOVANNI, domiciliata ai fini del procedimento in Roma, via Panama, n. 68, presso lo studio di quest’ultimo professionista; avverso la sentenza n. 331/31/2017 della Commissione Tributaria Regionale della TOSCANA, pronunciata con riferimento all’avviso di accertamento n. 2173/2011; vista l’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l’istanza di trattazione di cui al comma 10 dell’art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.;
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guente DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 19261/2017 R.G. proposto da COMUNE DI SIENA, rappresentata e difesa dall’Avv. PISILLO FABIO, con domicilio presso lo studio di GREZ GIAMMARCO, sito in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; contro ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, rappresentata e difesa dagli Avv. GALLO FRANCO e PUOTI GIOVANNI, domiciliata ai fini del procedimento in Roma, via Panama, n. 68, presso lo studio di quest’ultimo professionista; avverso la sentenza n. 331/31/2017 della Commissione Tributaria Regionale della TOSCANA, pronunciata con riferimento all’avviso di accertamento n. 2173/2011; vista l’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l’istanza di trattazione di cui al comma 10 dell’art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.;
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Si comunichi.