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Decreto — n. 15578/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court declares tax proceeding extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 15578/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Article 6, paragraph 13, of Legislative Decree 119/2018. The Revenue Agency argued that the lack of a settlement request meant the process ended automatically, while the taxpayer contended the matter should continue. The court ruled that without an explicit request for settlement, the procedural term expired, legally terminating the case.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; If neither party requests a settlement within the prescribed term, the proceeding is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax proceeding extinction settlement request deadline Legislative Decree 119/2018 procedural time limit automatic termination tax dispute resolution Corte di Cassazione contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6693/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SOTAC SRL, rappresentata e difesa dall’ Avvocato Gerardo Villanacci avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. MARCHE 420/02/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. TQY03T100199. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR