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Decreto — n. 15499/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against tax authority's declaration of case extinction due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 15499/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Francesco Lombardo against the Agenzia delle Entrate regarding the extinction of a tax litigation. The lower court declared the case extinguished because the tax authority had formally listed the case for extinction within the strict time limits mandated by the 2023 decree. The Supreme Court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory deadlines for declaring extinction were strictly observed and no further judicial review was warranted.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When the tax authority formally lists a case for extinction within the prescribed statutory timeframe, the litigation is deemed extinguished and the opposing party's appeal is inadmissible.

Parole chiave

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tax litigation extinction statutory time limits procedural dismissal Agenzia delle Entrate decreto legislativo 2023 tempestività tributaria procedura tributaria procedura accelerata

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22629/2022 R.G. proposto da: LOMBARDO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati COLELLA SOSSIO e ROSSI ANTONIA PASQUALINA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA n.1801/13/2022 depositata il 15/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR