Tax court dismisses appeal as tax procedure extinguished by legislative declaration of case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a legislative act that formally closed the proceedings. The lower court confirmed that the insertion of the case into a specific list under the 2023 decree constituted a regular definition of the dispute, rendering any prior denial of extinction invalid. Consequently, the appeal was rejected because the legal basis for continuing the trial no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: When a legislative act explicitly declares the extinction of tax proceedings, the judicial process terminates automatically and cannot be revived by the parties.
Parole chiave
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL PRESIDENTEsul ricorso iscritto al n. 24754/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro DE VECCHIS MARTINA, rappresentata e difesa dall'Avvocato MARTIELLI VITO ANTONIO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. PUGLIA n. 695/01/2022, depositata il 15/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO