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Ordinanza — n. 15462/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax appeal dismissed as withdrawn without notification, deemed inadmissible due to lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15462/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the tax appeal inadmissible because the client's lawyer submitted a withdrawal without notifying the opposing party or obtaining their acceptance. Although the withdrawal was not legally effective for extinguishing the proceedings, the Court ruled it created a subsequent lack of interest in the decision. Consequently, the appeal was rejected under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; While a withdrawal of appeal without notification or acceptance does not extinguish the proceedings, it renders the appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest in the decision.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest inadmissibility tax litigation notification requirement Code of Civil Procedure procedural defect imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Orbene, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. l'atto di rinuncia, sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, è suscettibile di comportare una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass.
Art. 1 e 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Art. 360, n. 3, c.p.c.
546 del 1992, avuto riguardo all’art. 360, n. 3, c.p.c. La difesa dei ricorrenti ha depositato in data 23 gennaio 2024 rinuncia al ricorso.
art. 390 c.p
Orbene, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876
l'atto di rinuncia, sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, è suscettibile di comportare una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876, Rv.
Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259
Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259, Rv.
Cass. sez. 3, 21/06/2016, n. 12743
Cass. sez. 6 - 5, 7/06/2018, n. 14782
640420 — 01; Cass. sez. 6 - 5, 7/06/2018, n. 14782, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5346/2016 R.G. proposto da : SOCIETÀ MENICO DI TAMBURINI STEFANO C SAS, TAMBURINI STEFANO, TAMBURINI MANUELA, CENCI EMILIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO DENINA 50, presso lo studio dell’avvocato IANNI FICORILLI MASSIMO (NNFMSM70B27H501I) rappresentati e difesi dall'avvocato GHILARDI MARCO (GHLMRC54H09G713E) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro EQUITALIA CENTRO SPA -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Toscana n. 1355/2015depositata il 27/07/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa In relazione agli anni d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, venivano accertati nei confronti dell’ente maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, avuto riguardo alla plusvalenza realizzata attraverso la vendita di terreni ad altra società, denominata Montalbano srl. Su queste basi l’Ufficio emetteva avvisi di accertamento nei confronti dell’ente e dei suoi soci, cui imputava, in particolare, con riguardo al 2005, i maggiori redditi sociali conseguiti.

Gli avvisi venivano impugnati con distinti ricorsi dalla società e dai soci. La CTP di Pistoia, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente. In forza della sentenza passata in giudicato, l’Ufficio provvedeva all’iscrizione a ruolo delle imposte dovute; quindi, notificava la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio. La società e i soci impugnavano la cartella de qua e la CTP di Pistoia accoglieva il ricorso. Il successivo appello dell’Agenzia delle Entrate è stato accolto dalla CTR della Toscana. Il ricorso per cassazione della società e dei soci è affidato ad un solo motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dei principi generali del processo tributario in tema di poteri del giudice tributario e di natura del processo, con riferimento agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, avuto riguardo all’art. 360, n. 3, c.p.c. La difesa dei ricorrenti ha depositato in data 23 gennaio 2024 rinuncia al ricorso. Ha riferito detta difesa, nell’istanza finalizzata alla declaratoria di estinzione del giudizio, l’avvenuta definizione agevolata della lite oggetto del presente giudizio, segnatamente ponendo in evidenza di avere ottenuto lo sgravio relativo alla pretesa fiscale veicolata con la cartella di pagamento impugnata.

Larinuncia al ricorso è sottoscritta dal legale dei ricorrenti, cui risulta conferito specifico mandato; la rinuncia, tuttavia, non risulta notificata alla parte avversaria, né accettata dall’Amministrazione Finanziaria. Orbene, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. l'atto di rinuncia, sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, è suscettibile di comportare una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876, Rv. 611473 –01;

Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259, Rv. 625136 — 01; Cass, sez. 3, 21/06/2016, n. 12743, Rv. 640420 — 01; Cass. sez. 6 - 5, 7/06/2018, n. 14782, Rv. 649019 — 01). Pertanto, richiamato e condiviso l’orientamento nomofilattico riassunto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Spese compensate.

P.Q.M.

Dichiara inamm