Italian tax court declares tax litigation extinguished due to administrative listing under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the Agenzia delle Entrate's listing of the case under the new 2023 law. The tax authority argued that the administrative listing documented the regular conclusion of the dispute, rendering further judicial proceedings unnecessary. The court accepted this procedural outcome, ruling that the process terminated automatically without a formal denial of the tax claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The listing of a tax dispute in the administrative register by the tax authority automatically extinguishes the corresponding judicial proceedings, terminating the litigation without a substantive decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21753/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI SPA, rappresentata e difesa dagli Avv. GIANNOTTA MARIO e FAGGIOLI MATTEO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. LOMBARDIA n. 929/12/2022, depositata il 10/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO