Italian tax court dismisses appeal due to voluntary settlement of tax dispute under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a voluntary settlement agreement between the tax authority and the taxpayers. Both parties submitted evidence of a simplified tax resolution and payment of required amounts under the 2022 tax reform law. Consequently, the court ruled that the proceedings were terminated without further adjudication on the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 197-198 della legge n. 197 del 2022: When taxpayers and the tax authority mutually agree to a simplified tax resolution and payment, the ongoing judicial proceedings are automatically extinguished by court order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
NZA sul ricorso iscritto al n.7656/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrenti – contro FOLGIERI CIRO, CERALDI GAETANO, CODELLA ROBERTO, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Lucio Modesto Maria Rossi; DIANA GIUSEPPE, DIANA GIULIA, elettivamente domiciliati in Roma, Largo Colli Albani, 32, presso lo studio dell'avvocato Tania Rossi e rappresentati e difesi dall’Avv.
Sebastiano Angeletti, -controricorrenti – IRAP AVVISO ACCERTAMENTOe contro BIANCO CIRO, CAFASSO MARIO, CANTONE MARIO, CASILLO GIANLUCA, CASTELLANO FULVIO, CAVALIERE ANTONIO, COCCOLI GABRIELE, CURCIO ROSARIO, DE FILIPPO AGOSTINO, DI PIETRO DOMENICO, DI RONZA ANTONIO, DI STASIO RAFFAELE, GAMALERIO GIANLUIGI, GIULIANO NATALIA, GRASSIA ANNA MARIA, PERFETTO FRANCESCO, RAGUCCI MICHELE, RUSSO CLAUDIO, SANTABARBARA GIOVANNI, VALENTINO MARIA TERESA, VINCIGUERRA GIOVANNI, GRIMALDI MASSIMO, LUCCI ANTONIETTA, MARTUSCIELLO VINCENZO, MORMILE EMILIO, OLIVA GIUSEPPE, ORSI SERGIO, PAGANO FABIO, PALMA CARMINE; -intimati - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.
CAMPANIA n. 7 943/2017 , depositata il27 settembre 2017. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del9 maggio 2024 dal Consigliere Rosanna Angarano; dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; sentitol’Avv. dello Stato Eva Ferretti per l’Agenzia delle entrate; Considerato che:
1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, nei confronti di tutti i contribuenti indicati in epigrafe avverso la sentenza , anch’essa in epigrafe,con cui la C.t.r. ha respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione della C.t.p. di Caserta con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento relativo all'Iva e all'Irap per l'anno 2006 emesso in relazione a redditi non dichiarati conseguiti da una società di fatto costituita da Oliva Giuseppe, Cafasso Mario, Cavaliere Antonio e altri trentatrésoci.Folgieri Ciro, Ceraldi Gaetano, Codella Roberto, ed anche Diana Giuseppe eDiana Giulia, si sono difesi a mezzo controricorsi.
2. Con istanza depositata l’11 marzo 2024 l’Agenzia delle entrate ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dando atto della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186-203 legge n. 197 del 2022. Analoga istanza, in data 11 aprile 2024 hanno presentato i controricorrenti Gaetano Ceraldi, Ciro Folgieri e Roberto Codella i quali hanno versato in atti copia della domanda di definizione agevolata, ricevuta di versamento della prima rata e comunicazionedi regolarità della definizione della controversia. Considerato che:
1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione».
2. Entrambe le parti hanno dato atto della regolarità delladomanda di definizione agevolata e del pagamento di quanto ivi previsto ai fini dell’estinzione.
3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.4. In ragione della definizione agevolata della controversia, e poiché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere A mministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,non si ravvisano i presupposti per imporreil pagamento del c.d. doppio contributo unificato .
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e cessata