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Ordinanza — n. 15359/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as litigation extinguished by accelerated settlement under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15359/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the litigation extinguished after the taxpayer formally accepted the accelerated settlement procedure under Article 5 of Law No. 130/2022. The taxpayer submitted the necessary documents proving the dispute's resolution, and the tax authority confirmed the regularity of the settlement without objection. Consequently, the court ruled that no further proceedings were required, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 5 della legge n. 130 del 2022; Art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023: When a taxpayer formally accepts the accelerated settlement procedure and the tax authority confirms the resolution, the litigation is automatically extinguished without the need for a formal ruling on the merits.

Parole chiave

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accelerated settlement procedure litigation extinction tax dispute resolution Art. 5 Law 130/2022 uniform contribution waiver administrative litigation tax assessment appeal esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della legge n. 130 del 2022
Con successiva istanza l a contribuente ha reso noto di aver aderito alla domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 legge 31 agosto 2022, n.
Art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023
Inoltre, l’atto impositivo oggetto del giudizio èinserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

NZA sul ricorso iscritto al n.1810/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrenti – contro GRASSIA ANNA MARIA,domiciliata in Roma, Piazza dei Navigatori, 7 presso l’Avv. Carlo Recchia , e rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Quarto, -controricorrenti – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 8398/2018 , depositata il4 ottobre 2018 . IRAP AVVISO ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del9 maggio 2024 dal Consigliere Rosanna Angarano; dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; sentito l’Avv. dello Stato Eva Ferretti per l’Agenzia delle entrate; Rilevatoche:

1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso,nei confronti di Anna Maria Grassia, avverso la sentenza in epigrafe . C on quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l'appello dell’Ufficio avverso la decisione della C . t . p . di Caserta che aveva accolto il ricorso l'avviso di accertamento con il quale,per l'anno di imposta 2006 , a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione, era stato accertato, ai fini Irpef, un reddito di partecipazione in ragione del possesso di una quota di una società di fatto costituita da Oliva Giuseppe, Cafasso Mario, Cavaliere Antonio e altri trentatré soci ed un reddito di lavoro dipendente ascrivibile alla retribuzione corrisposta dalla Nitor s.r.l..

2. Con successiva istanza l a contribuente ha reso noto di aver aderito alla domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 legge 31 agosto 2022, n. 130e con ulteriore memoria ha evidenziato di aver depositato la domanda di definizione della lite e quietanza di pagamento; inoltre ha versato in atti documento dell’Agenzia delle entrate da cui risulta la regolarità della definizione Considerato che:

1. La contribuente ha documentato di aver definito la controversia ai sensi dell’art. 5 legge n. 130 del 2022. Inoltre, l’atto impositivo oggetto del giudizio èinserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione. Entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit.;pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;

2. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

3. In ragione della definizione agevolata della controversia, e poiché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si ravvisano i presupposti per imporreil pagamento del c.d. doppio contributo unificato .

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.