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Ordinanza Interlocutoria — n. 15353/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding insufficient motivation of tax office's land registry assessment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15353/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case for retrial due to a lack of sufficient motivation in the lower court's decision. The tax office had increased the number of rooms in a property, leading to a higher tax assessment, while the lower court rejected the taxpayer's appeal without explicitly justifying why the tax office's calculation method was legally valid. The court ruled that when room counts change in a DOCFA procedure, the administrative body must explain the reasoning behind this factual shift, not merely cite objective data.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.; Art. 132 cod. proc. civ.; Art. 36 d.lgs. n. 546/1992: In land registry assessments following DOCFA procedures, a change in the number of rooms requires the administrative body to explicitly justify the legal and factual reasons for the variation, rather than relying solely on objective data.

Parole chiave

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land registry assessment DOCFA procedure tax office motivation room count variation Cassation remand administrative law tax liability calculation stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 4, cod. proc. civ.
212/2000, nonché dei principi generali in tema di motivazione degli atti in materia catastale, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 36 d.lgs. n. 546/1992
212/2000, nonché dei principi generali in tema di motivazione degli atti in materia catastale, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 2697 cod. civ
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 2697 cod. civ.
artt. 132 cod. proc. civ
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la motivazione apparente, con riferimento agli artt. 132 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3104 del 09/02/2021
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12278 del 10/05/2021
3104 del 09/02/2021), di recente si è affermato un altro indirizzo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12278 del 10/05/2021) secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso 261 56 / 20 2 1 propost i da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro ZAMA PROJECT s.r.l., con sede in Roma, alla Via Carlo Mirabello n. 7 (C.F.: 08435500585), in persona del legale rappresentante pro tempore Matteo Aglietti, nato a Roma il 29/04/1970 (C.F.: GLTMTT70D29H501W), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv.

Giovanni Berardinellidel foro di Roma (C.F.: BRRGNX51Pl 6HS01N; pec: giovanniberardinelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Avviso accertamento rettifica classamento proposto con Docfa – Rideterminazione numero vani catastali Via Salarian. 44 ( tel : 06/855769; fax: 06/85356782 ) ; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 1386/16 / 20 21 emessa dalla CTR Lazi o in data 10/03/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1.

La Zama Project s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato il classamento, proposto con Docfa, di un suo immobile sito in Roma, portando i relativi vani da 24,5 a 30, con conseguente rideterminazione della rendita catastale.

2. La CTP rigettava il ricorso, evidenziando che dalle planimetrie depositate dalla stessa ricorrente risultavano 24 vani principali e 17 vani accessori, equiparabili a 5,66 vani, e che l’immobile di cui si trattava derivava dall’accorpamento di sei precedenti unità immobiliari, la cui consistenza era di complessivi 31 vani.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Lazio accoglieva il gravame, affermando che nell’avviso di accertamento impugnato non era comprensibile il criterio seguito dall’Ufficio per rettificare la consistenza dell’immobile (aumentando il numero dei vani da 24,5 a 30) e la rendita conseguente, rispetto a quanto indicato nella Docfa presentata il 18 maggio 2015, tanto più che la ricorrente aveva depositato, sin dal primo grado di giudizio, una perizia giurata e, in secondo grado, una documentata relazione esplicativa nelle quali era stato esplicitato il criterio seguito per pervenire alla individuazione dei 24,5 vani.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La Zama Project s.r.l. ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 2697 cod. civ. e 7 l. n. 212/2000, nonché dei principi generali in tema di motivazione degli atti in materia catastale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la maggiore rendita catastale accertata dall’Ufficio si basava sui dati comunicati ed attestati dalla controparte, in riferimento alle allegate planimetrie, avendo rettificato il classamento proposto solo quanto ai vani.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la motivazione apparente, con riferimento agli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR esplicitato le ragioni perle quali avesse ritenuto che il criterio di calcolo utilizzato dalla contribuente fosse giuridicamente legittimo e, comunque, da preferire rispetto a quello applicato dall’Ufficio.

3. La causa va rinviata a nuovo ruolo, atteso che questa Sezione, con l’ordinanza n. 22196 del 24/7/2023, ha rinviato, per la trattazione alla pubblica udienza del 13/2/2024, il ricorso nr. RG. 23598/2019 avente ad oggetto la medesima questione, con rilevanza nomofilattica ai sensi dell'art.375 cod. proc. civ., posta con il secondo motivo dell’odierno ricorso circa il requisito motivazionale dell’avviso di accertamento catastale inerente la rettifica del classamento proposto con dichiarazione DOCFA relativamente alla rideterminazione del numero dei vani catastali.

Invero, premesso che la rettifica della rendita catastale è dipesa dal fatto che la contribuente, nella propria stima posta alla base del Docfa, non aveva tenuto conto “del locale accessorio”, a fronte di un orientamento di segno contrario (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3104 del 09/02/2021), di recente si è affermato un altro indirizzo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12278 del 10/05/2021) secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenzae dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione del giudizio n. RG. 23598/201