Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties agreed on settlement and judgment extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal and acceptance of the defendant's settlement offer. The dispute involved a municipal appeal against tax assessments regarding an unused former hospital building, where the lower court had partially annulled the 2008 notice due to the five-year limitation period. Since the parties reached an agreement to resolve the pending litigation amicably, the procedural outcome was the termination of the case with full cost compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: A cassation appeal is extinguished when the appellant withdraws the suit, and the judgment remains valid unless the withdrawal is based on a new fact or right.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso 9 85 8 / 20 20 propost i da: Comune di Soave (VR) (C.F.: 00646030239 ) , ivi ubicato, alla Via G. Camuzzoni n. 8, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Tebaldi Gaetano, rappresentato e difeso, come da procura speciale acclusa al ricorso e verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 4 febbraio 2020, n. 13, dagli Avv.tiGiuseppe Cappiotti (C. F .: CPP GPP 40B17L781G) del Foro di Verona e con studio in Verona, alla Via Giardino Giusti n. 11, eAndrea Manzi (C.F. : MNZNDR64T26I804V ) del Foro di Roma, presso lo studio del quale, in Roma alla Via Alber ico II n. 33 , elegge domicilio; -ricorrente - contro AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA (C.F.e P.IVA: 02573090236), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott.
Pietro Girardi, nato a Avvisi accertamento IMU – Rinuncia ricorso Milazzo (ME) il 26.10.1965 (C.F.: G RRPTR65R26F206A) , con sede in Verona, alla Via Valverde n. 42, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Mazzeo e Luigi Contri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo,in Roma alla V ia E. Manfredi n. 5 ; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 66 3 /09/ 201 9 emessa dalla CTR Veneto in data 03/09/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1. La Azienda Ulss n. 20 di Verona proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona avverso tre avvisi di accertamento I.C.I. relativi agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, ad essa notificati quale proprietaria di un immobile destinato alla sede dell’ex ospedale.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2008 (per intervenuta decadenza quinquennale del potere impositivo) e le sanzioni pecuniarie irrogate per gli anni 2009 e 2010.
3. Sugli appelli del Comune di Soave e della contribuente (medio tempore trasformatasi in Azienda Ulss n. 9 Scaligera), la Commissione Tributaria Regionale Veneto rigettava i gravami, rilevando, quanto al primo, che, essendo il Comune perfettamente a conoscenza del fatto che parte dell’immobile, già utilizzato come ospedale, era da alcuni anni completamente inutilizzato, non vi era alcun obbligo in capo all’Usl di presentare la dichiarazione ai fini Ici per l’anno 2008 e che sussistevano condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni amministrative; quanto al secondo, osservava che, per beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in tema di I.C.I., era necessaria una utilizzazione diretta ed immediata dell’immobile per l’assolvimento delle finalità istituzionali.
4. Avverso la sentenza della C.T.R. propone ricorso per cassazione il Comune di Soave sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. L’Azienda Ulss 9 Scaligera ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
5. Con ordinanza interlocutoria del 7.3.2023 il Collegio, preso atto che con nota del 24 gennaio del 2023 i difensori di entrambe le parti avevano rappresentato che medio tempore erano intervenute trattative per la definizione complessiva del contenzioso in essere tra le stesse, rinviava, su istanza congiunta, la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire il perfezionamento delle trattative di bonario componimento pendenti. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione degli “artt. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR recepito acriticamente “la decisione emessa dai giudici di primo grado”, ritenendola “completa, logica, articolata, in perfetta sintonia con i dati normativi”.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 546/1992”, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la C.T.R. ritenuto che le motivazioni di contrasto all’eccezione di decadenza, formulata dalla contribuente, non fossero state minimamente formulate nel corso del giudizio di primo grado.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, l. n. 206/2006”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la C.T.R. accolto l’eccezione di decadenza dal potere impositivo sulla base della ritenuta conoscenza, da parte dell’ente comunale, del fatto imponibile.
4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la C.T.R. disapplicato, relativamente alle annualità 2009 e 2010, le sanzioni, ravvisando “obiettive condizioni di incertezza” sulla portata dell’art. 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la contribuente lamenta la violazione e/o falsa applicazione “dell’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la C.T.R. ritenuto che non ricorresse l’ipotesi di esenzione dal tributo I.M.U. relativamente alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015.
6. In data 29 settembre 202 3 il difensore del ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso con contestuale accettazione dei difensori della controparte. In ragione di ciò, deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.. Le spese sono compensate, come da accordo tra le parti. Non vi è luogo ad applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma, “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della su a declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa per intero tra le parti