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Ordinanza — n. 15316/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal due to untimely notification; postal receipt lacks required mechanical stamp or date stamp proving timely service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15316/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision, declaring the tax appeal inadmissible. The taxpayer argued the appeal was timely, but the court found the postal receipt lacked the mandatory mechanical stamp or date stamp required to prove timely service. Consequently, the appeal was deemed untimely, and the first-instance judgment became final.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 5 legge n. 212/2000; Art. 360 cod. proc. civ.: In tax proceedings, a postal receipt serves as proof of timely notification only if it bears a mechanical postmark or a date stamp; otherwise, the appeal is inadmissible if the receipt lacks these specific evidentiary features.

Parole chiave

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tax appeal timeliness postal notification proof mechanical postmark requirement inadmissible appeal tax procedure law ripresa dell'imposta sul valore aggiunto indagine fiscale dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 12 comma 5 della legge n. 212 del 2000
Il giudice di prime cure aveva accolto la doglianza preliminare sollevatadalla contribuente secondo cui la verifica era durata oltre i trenta giorni di cui all’art. 12 comma 5 della legge n.212 del 2000, annullandol’avviso.
Art. 360 primo comma n. 4 del codice di procedura civile
Art. 384 secondo comma del codice di procedura civile
Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 secondo comma cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 29 maggio 2017 n. 13452 della Corte di Cassazione
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12172 /2019 R.G. proposto da CESAFS.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappr esen- tatae difesa dall’Avv. Giuseppe D’Ottavio e dall’Avv. Gabriele D’Ot- tavio, elettivamente domiciliata presso il loro recapito in Roma via Ottavianon.91; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – Oggetto:notifica atto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, n.3189 /07/2018 deposi- tatail 9 ottobre 2018, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 marzo 202 3 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cala- bria, sez. staccata di Reggio Calabria, veniva accolto l’appello pro- postodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.350/08/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, con la qualeera stato accolto il ricorso proposto dalla società Cesaf S.r.l. avversol’avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA 2007.

2. Il giudice di prime cure aveva accolto la doglianza preliminare sollevatadalla contribuente secondo cui la verifica era durata oltre i trenta giorni di cui all’art. 12 comma 5 della legge n.212 del 2000, annullandol’avviso. LaCTR non condivideva la decisione del giudice di primo grado, sia inpunto di questione preliminare sia nel merito , e confermava inte- gralmentele riprese.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a tremotivi, che illustra con memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate èrimasta intimata. Con ordinanza interlocutoria la Corte ha disposto l’acquisizionedel fascicolo di merito. Consideratoche: 4.Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc.civ. - la società deduce la violazione degli artt.132, 324, 325 cod. proc. civ., 50 del d.lgs. n.546 del 1992, 2719, 2909 cod. civ., 111 Cost., non avendo la CTR accolto la pregiudiziale eccezione di tardivitàdell’appello proposto dall’Agenzia e comunque posto a base della decisione la mancata dimostrazione dell’avvenuta tempestiva notifica.5.La censura è fondata. 6.Va anche ribadito l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte (cfr.sentenza 29 maggio 2017 n. 13452) secondo cui n el processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello),che sia stato notificato direttamente a mezzo del ser- vizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momentodella costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ri- cezionedella raccomandata da parte del destinatario, depositi l'av- visodi ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avvisodi ricevimento medesimo la data di spedizione sia asse- veratadall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero conproprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevi- mento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione . I nvece, in loro man- canza,la non idoneità della mera scritturazione manuale o comune- mente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevi- mento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica delricorso - o dell'appello - , unicamente se la ricezione del plico sia certificatadall'agente postale come avvenuta entro il termine di de- cadenzaper l'impugnazione dell'atto , o della sentenza .

7. nel corpo del motivo, in compiuta specificità della cen- sura,la contribuente ha riportato un brano tratto d a lla sua memoria dicostituzione nel giudizio d’appello in cui ha eccepito che la copia fotostaticadell’avviso di ricevimento postale dell’atto di appello de- positatadall’Agenzia reca la data di consegna del 22.5.2012, mentre ildeposito della sentenza di primo grado, non notificata, è avvenuto il21.11.2011. L’avvisodi ricevimento della notifica in data 22.5.2012 è anche stato riprodottodalla ricorrente, e alla luce di quanto precede il Collegio constatache l a sentenza impugnata non tiene conto del principio di diritto sopra riportato , in quanto non emerge dagli atti la certezza delladata di spedizione dalla consultazione dell’avviso di ricevimento allegatoal ricorso, sulla base di uno dei due standards probatori in- dicati dalla giurisprudenza di questa Corte, ossia la stampigliatura meccanografica o il timbro datario postale.

L’unico timbro apposto all’avvisodi ricevimento postale attesta il perfezionamento della no- tificain data 22.5.2012, data che coincide con quella apposta in sede disottoscrizione dall’ufficiale postale il quale, a sua volta, attesta la restituzione della ricevuta, ma non la sua spedizione , né indica la relativadata. È dunque dal deposito della sentenza di primo grado, l’unica data certa, non essendo stata allegata la ricevuta di spedizione dell’ap- pellocon i requisiti indicati nei principi di diritto che precedono, che decorreil termine semestrale, il quale è spirato lunedì 21.5.2012.

Ladata di perfezionamento della notifica, del 22.5.2012, si pone ol- trela scadenza del termine semestrale per impugnare la decisione diprimo grado , con conseguente improcedibilità dell’appello e pas- saggioin giudicato della sentenza di primo grado. 8.L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del se- condo,relativo alla violazione di legge per non aver il giudice d’ap- pellotenuto conto del disconoscimento della conformità all’originale dell’avvisodi ricevimento della raccomandata dell’atto di appello, e delterzo motivo per motivazione apparente.9.

Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 secondo comma cod.proc. civ., decidendo la controversia nel merito , l’appello va di- chiaratoinammissibile. Lespese di lite de l grado di appello sono compensate per la natura processuale della decisione, mentre quelle di legittimità, liquidate comeda dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglieil primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sen- tenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello. Compensale spese di lite